Omessa pronuncia nel dispositivo non sanata dalla motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 4720 del 23.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine a un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia, denunciabile ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., non potendo la relativa decisione desumersi dalle affermazioni contenute nella sola motivazione. Il principio secondo cui la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto anche della motivazione opera soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna, di contenuto indeterminato o incompleto, e si presti a integrazione; non quando il dispositivo manchi del tutto. In tale ipotesi ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda, non potendo la decisione, con il conseguente giudicato, desumersi dalla sola parte motiva.

Il Fatto

Una società operante nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili aveva indicato nel modello unico, per il periodo d’imposta 2011, una variazione in diminuzione per la quota di reddito destinata a investimenti ambientali, ai sensi dell’art. 6, comma 15, della legge n. 388/2000. L’Agenzia delle Entrate rideterminava tale importo con avviso di accertamento.

La C.t.p. di Venezia accoglieva il ricorso della contribuente. La C.t.r. del Veneto, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, rideterminando l’agevolazione e confermando le sanzioni. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo contraddittorietà tra motivazione e dispositivo e omessa pronuncia; la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. L’interesse a impugnare sussiste, poiché ove la C.t.r. si fosse pronunciata nel dispositivo anche sul motivo omesso, l’importo dell’agevolazione sarebbe stato quantificato in somma inferiore, con corrispondente incremento della pretesa tributaria.

Passando al merito, la Corte esamina in via prioritaria il secondo motivo, che ritiene fondato. La C.t.r., nei motivi della decisione, aveva accolto il motivo di gravame dell’Ufficio sull’erronea contabilizzazione dell’ammortamento dell’investimento tra i costi operativi, per una somma di € 1.072.808,54. Nel dispositivo, tuttavia, si era limitata a rideterminare l’agevolazione in € 2.881.195,00, confermando le sanzioni, senza alcuna statuizione sul punto.

Secondo la Corte, tale omissione integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. È irrilevante che nella motivazione la sentenza dia atto della fondatezza del motivo: la decisione non può desumersi dalle sole affermazioni motivazionali.

La Corte richiama l’orientamento consolidato: Cass. n. 12084 del 2007 afferma che la mancata statuizione nel dispositivo su un capo della domanda configura omessa pronuncia; Cass. n. 16152 del 2010 chiarisce che l’integrazione del dispositivo con la motivazione è ammessa solo quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o condanna, di contenuto indeterminato o incompleto, e non quando manchi del tutto. Nello stesso senso sono citate Cass. n. 9263 del 2017, Cass. n. 651 del 2022 e Cass. n. 272 del 2024.

Dall’accoglimento del secondo motivo discende l’assorbimento del primo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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