Interruzione automatica per morte del difensore e decorrenza del termine di riassunzione (Cass. civ. Sez. III n. 19444 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di interruzione automatica del processo – e in particolare per la morte del difensore costituito, intervenuta dopo la notifica dell’atto di impugnazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e per l’impugnazione incidentale – il termine trimestrale per la riassunzione o la prosecuzione del giudizio, di cui all’art. 305 cod. proc. civ., decorre non dalla data dell’evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell’interruzione e, dunque, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza oppure, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione. La dichiarazione giudiziale dell’interruzione ha pertanto natura costitutiva della decorrenza del termine, che resta invece ancorato alla dichiarazione o alla notificazione dell’evento nelle ipotesi di interruzione non automatica, come la morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita.

Il Fatto

Nel 2010 una banca ottenne dal Tribunale di Ariano Irpino un decreto ingiuntivo nei confronti di una società e del suo legale rappresentante e fideiussore, per rate di un mutuo non restituite. Gli ingiunti proposero opposizione, deducendo che l’autovettura oggetto del finanziamento era stata intestata a loro insaputa alla rivenditrice, in forza di un atto a firma apocrifa falsamente autenticata, e chiamarono in causa i terzi, chiedendone la condanna al risarcimento. Il Tribunale rigettò l’opposizione e accolse la domanda verso i terzi.

La sentenza fu appellata da uno solo dei tre soccombenti. Nel corso del giudizio d’appello decedette il difensore degli appellati. La Corte d’appello, dapprima ritenuta non applicabile la disciplina dell’art. 301 cod. proc. civ., dichiarò poi l’interruzione del processo; l’appellante riassunse il giudizio e gli appellati eccepirono l’estinzione per decorrenza del termine di riassunzione. La Corte d’appello rigettò l’eccezione e, nel merito, respinse la domanda risarcitoria. La questione giunge così in Cassazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta due nuclei. Il primo riguarda la decorrenza del termine per la riassunzione nel caso di interruzione automatica. La Corte ribadisce il principio, risalente alle Sezioni Unite e mai smentito, secondo cui la morte del procuratore costituito nel grado precedente, al quale sia stato notificato l’atto d’impugnazione, intervenuta dopo la notifica e prima della scadenza dei termini per la costituzione e per l’impugnazione incidentale, produce interruzione automatica del processo, poiché non è più possibile l’adempimento del dovere di informazione gravante sul difensore.

Da ciò la Corte distingue l’effetto interruttivo dalla decorrenza del termine di riassunzione: l’interruzione automatica produce immediatamente l’effetto interruttivo, ma non anche quello di far decorrere il termine di cui all’art. 305 cod. proc. civ. Tale termine decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione, se non già conosciuta per la pronuncia in udienza, sia portata a conoscenza delle parti mediante comunicazione o notifica. Ne segue che la Corte d’appello correttamente aveva ancorato il termine all’ordinanza dichiarativa dell’interruzione e aveva reputato tempestivo l’atto di riassunzione.

La Corte respinge l’argomento dei ricorrenti secondo cui sarebbero stati applicati principi propri della disciplina fallimentare, insuscettibili di estensione analogica. Al contrario, proprio con riguardo all’apertura del fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa – anch’esse ipotesi di interruzione automatica – è stato applicato un principio generale valido in ogni caso di evento interruttivo automatico: il termine decorre dalla conoscenza legale dell’interruzione. Il diverso principio invocato dai ricorrenti opera solo nelle ipotesi di interruzione non automatica, segnatamente per la morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita.

Il secondo nucleo concerne la posizione dei condebitori solidali. La Corte rileva che la memoria di costituzione in appello di una delle società, contenente la richiesta di annullamento o revoca della sentenza, integra un’impugnazione incidentale adesiva, ammissibile benché tardiva, alla luce delle Sezioni Unite del 2024. Il principio per cui la mancata impugnazione di uno dei debitori solidali ne determina il passaggio in giudicato va applicato al solo condebitore che non aveva appellato. Il secondo motivo è quindi accolto nei suoi limiti; la sentenza è cassata e, decidendo nel merito, si dichiara il giudicato sulla condanna risarcitoria e sulle spese quanto a tale condebitore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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