Revocazione inammissibile: l’esonero dalle spese non copre l’accertamento contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8660 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione dell’ordinanza con cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, non integra errore di fatto revocatorio la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese, quando tale condanna sia coerente con la qualificazione giuridica della fattispecie concreta. L’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., che esclude la condanna alle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, costituisce disciplina di diritto singolare e non si presta ad applicazione estensiva. Essa opera solo in presenza di una domanda tendente a ottenere prestazioni che consentano all’avente diritto di uscire dal bisogno e non si estende all’accertamento negativo dell’obbligo contributivo.

Il Fatto

La ricorrente aveva visto dichiarare inammissibile il ricorso ordinario proposto avverso una sentenza della Corte di appello. Avverso tale ordinanza aveva proposto ricorso per revocazione, parimenti dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese. La Corte aveva osservato che la deduzione dell’erronea valutazione dei motivi di ricorso non configurava errore sui fatti.

Con il ricorso in esame la ricorrente chiede la revocazione di quest’ultima ordinanza, deducendo l’errore revocatorio consistente nell’omesso esame, da parte della Corte, della dichiarazione di esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. L’Istituto previdenziale si è costituito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il nucleo argomentativo ruota attorno alla portata applicativa dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo ratione temporis applicabile, che vieta la condanna alle spese della parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali.

La Corte ne individua la ratio nel facilitare l’accesso al giudice previdenziale e assistenziale quando si tratta di prestazioni che consentono all’avente diritto di uscire dal bisogno, richiamando Cass. nn. 16676 del 2020 e 29010 del 2020. Da tale finalità deriva che la logica di favore non si collega a qualsiasi domanda inerente alla materia previdenziale o assistenziale, ma soltanto alla domanda tendente a ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali. Si tratta di disciplina espressione di diritto singolare, non estensibile a casi non espressamente indicati, come ribadito anche da Cass. nr. 1269 del 2021.

Su questa premessa la Corte esclude che, in presenza di una domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo, ricorrano i presupposti per l’operatività del beneficio, richiamando Cass. nr. 8520 del 2023.

Ne consegue che alcun errore di fatto è configurabile. Il ricorso originario risultava promosso avverso un avviso di addebito dell’Istituto per omesso versamento dei contributi. Si è dunque in presenza di un’azione volta all’accertamento negativo del credito contributivo, che esula dal perimetro di applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. La condanna della ricorrente soccombente alle spese è pertanto coerente con la qualificazione giuridica della fattispecie concreta.

La Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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