Società di persone, litisconsorzio necessario con i soci nell’accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 25439 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’accertamento dei redditi della società di persone, l’unitarietà della rettifica delle dichiarazioni della società e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti interessati. Il giudice investito del ricorso proposto da uno solo di essi ha l’obbligo di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Il vincolo non viene meno quando, con un unico atto impositivo, l’Ufficio abbia contestualmente accertato anche l’Irap e l’Iva su elementi comuni, per l’inscindibilità delle situazioni. La mancata denuncia del vizio ad opera delle parti non ne determina la sanatoria, non formandosi alcun giudicato interno sulla questione processuale.

Il Fatto

La società di persone e il suo socio accomandatario impugnarono davanti alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, con tre distinti ricorsi, due avvisi di accertamento — con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato un maggiore imponibile Iva a carico della società e un maggior reddito di partecipazione ai fini Irpef a carico del socio — e un atto di contestazione per la mancata risposta a un questionario.

Il giudice di primo grado accolse i ricorsi. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, riuniti gli appelli dell’Ufficio, accolse il gravame sull’atto sanzionatorio e respinse gli altri, ritenendo che il principio di neutralità dell’Iva imponesse di riconoscere la detrazione sugli acquisti, atteso che i registri erano stati prodotti in giudizio dalla società nel frattempo fallita. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; le parti intimate sono rimaste tali.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione rilevabile d’ufficio e dirimente, che assorbe l’esame dei motivi. Dagli atti emerge che l’avviso emesso verso la società, con il recupero di Iva e Irap, è stato impugnato dalla società per l’intero, mentre il socio ha impugnato separatamente il proprio avviso personale, limitandosi a chiedere l’uniformazione della statuizione a quanto deciso sul gravame societario.

Trova quindi applicazione il principio, più volte affermato dalla Corte, secondo cui l’unitarietà dell’accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni della società di persone e dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con obbligo per il giudice di integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio (Cass. n. 16730/2018; Cass. n. 7278/2020).

Il vincolo non viene meno quando si discuta di Irap e Iva. Da un lato, l’Irap è imputata per trasparenza ai soci (Cass. Sez. Un. n. 13452/2017; Cass. Sez. Un. n. 10145/2012; Cass. n. 29128/2018); dall’altro, se in tema di Iva non si pone un problema di litisconsorzio, quando l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti fondati su elementi comuni, il profilo concernente l’imponibile Iva non si sottrae al vincolo del simultaneus processus per l’inscindibilità delle situazioni (Cass. n. 6303/2018; Cass. n. 10550/2025). A maggior ragione il litisconsorzio si impone rispetto all’avviso personale del socio, per l’imputazione per trasparenza del maggior reddito di partecipazione (Cass. Sez. Un. n. 14815/2008).

Dagli atti risulta che, salvo il socio che ha impugnato il solo avviso personale ed è rimasto estraneo al giudizio sull’avviso societario, gli altri soci non sono stati parte del giudizio di merito; emerge anzi la sicura esistenza di un ulteriore socio, destinatario di avviso personale, pretermesso. Ne deriva la nullità dell’intero giudizio svoltosi in assenza dei litisconsorti necessari. La nullità investe però soltanto le impugnazioni degli avvisi di accertamento, restando salvo il giudizio sull’atto di contestazione, che ha irrogato una sanzione pecuniaria alla società e non poneva questioni di estensione del contraddittorio verso i soci.

Il vizio attiene alla regolarità del contraddittorio e riguarda un presupposto fondante del processo, sicché la mancata denuncia ad opera delle parti non ha comportato la formazione di un giudicato interno sulla questione processuale, esaminabile d’ufficio in questa sede (Cass. Sez. Un. n. 24172/2025). La sentenza è pertanto cassata, con rimessione degli atti al primo giudice e integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

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