Redditometro e prova contraria del contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme (Cass. civ. Sez. V n. 4751 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa: accertata l’effettività fattuale degli elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, il giudice tributario non può privarli del valore presuntivo che il legislatore connette alla loro disponibilità. Spetta al contribuente, posto nella condizione di difendersi, fornire la prova contraria mediante idonea documentazione, dimostrando che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Non basta provare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica: occorre la prova documentale di circostanze sintomatiche del fatto che tali redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate.

Il Fatto

Il contribuente riceveva dall’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento relativo a IRPEF per l’anno d’imposta 2007. La verifica fiscale evidenziava il possesso di beni indice non dichiarati, tra cui residenza principale, autoveicoli e cavalli da corsa. L’Ufficio, in applicazione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rideterminava il reddito in via sintetica.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla C.t.p. di Ascoli Piceno, che rigettava il ricorso con sentenza n. 27/02/2013. L’appello proposto alla C.t.r. delle Marche veniva parimenti respinto con sentenza n. 410/01/2015, depositata il 14 dicembre 2015, con conferma dell’avviso di accertamento. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si censurava il rigetto dell’atto di integrazione dei motivi fondato sulla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015. Il motivo è infondato: la presentazione di un atto di integrazione ex art. 24, comma quarto, del d.lgs. n. 546 del 1992 presuppone il deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, evenienza che non può identificarsi nella sola pubblicazione di una sentenza costituzionale.

Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. La questione sulla delega di firma dei dirigenti sottoscrittori dell’atto impositivo era stata sollevata per la prima volta in appello, configurando un motivo nuovo. La Corte ribadisce che nel giudizio tributario, per la struttura impugnatoria, opera il principio di conversione dei motivi di nullità dell’atto in motivi di gravame, con la conseguenza che l’invalidità non può essere rilevata d’ufficio né fatta valere per la prima volta in sede di legittimità, richiamando l’orientamento di Cass. 09/11/2015, n. 22810.

Il quarto e il sesto motivo, trattati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili e infondati. La Corte richiama l’onere di specificità dei motivi sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., che impone al ricorrente di indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con la sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa (Cass. 28/10/2020, n. 23745).

Nel merito, i parametri del redditometro di cui ai decreti ministeriali integrano la previsione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e costituiscono norme giuridiche che il giudice è tenuto ad applicare. Il giudice tributario, accertata l’effettività degli elementi indicatori di capacità contributiva, può solo valutare la prova offerta dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme necessarie a mantenere il possesso dei beni (Cass. 19/12/2011, n. 27545; Cass. 31/10/2021, n. 27811). La Corte ricostruisce la disciplina ratione temporis e il consolidato orientamento sul carattere di presunzione legale relativa, precisando che non è sufficiente la mera disponibilità di ulteriori redditi né il semplice transito della disponibilità economica, richiedendosi la prova documentale di circostanze sintomatiche dell’utilizzo per coprire le spese contestate. Nella fattispecie la C.t.r. ha fatto buon governo di tali principi, poiché il contribuente si è limitato ad affermare, senza idonea documentazione, che le spese sostenute erano inferiori al reddito presuntivo.

Il quinto motivo è inammissibile. La censura non risponde allo schema del vizio motivazionale, non evidenziando un fatto storico omesso né indicando gli atti processuali da cui esso emergerebbe. Le Sezioni Unite n. 8053/2014 hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. riduce il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”, denunciabile solo per mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile, esclusa la mera insufficienza. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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