Onere del canone pubblicitario e omessa valutazione della diffida (Cass. civ. Sez. V n. 16858 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è estranea all’esatta interpretazione della norma e attiene alla valutazione di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Il discrimine tra violazione di legge in senso proprio ed erronea applicazione della legge è segnato dal fatto che solo la seconda è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. In tema di canone per le iniziative pubblicitarie dovuto ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 446/1997, la mera presenza dell’impianto nella banca dati o la sola autorizzazione non bastano a fondare la pretesa impositiva, essendo determinante l’effettiva realizzazione dell’impianto. Il giudice di appello che ometta di valutare una diffida di rimozione ritualmente depositata, elemento decisivo e oggetto di contestazione, incorre nel vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con conseguente cassazione della sentenza.
Il Fatto
Una società ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale l’avviso di accertamento emesso da Roma Capitale per il recupero del Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP) relativo all’annualità 2014. La società sosteneva di avere già rimosso nel giugno 2012 tutti gli impianti indicati come “senza scheda” nella Nuova Banca Dati comunale e di avere versato il canone solo per gli impianti effettivamente presenti, contestando altresì gli aumenti del canone, la carenza di motivazione dell’atto e la violazione dei principi di buona fede e collaborazione.
La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, rilevando che era stata la stessa società a dichiarare i propri impianti nella banca dati senza comunicare modifiche negli anni successivi. La Commissione tributaria regionale ha invece accolto l’appello, ritenendo che ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 446/1997 siano soggette al canone solo le iniziative pubblicitarie effettivamente realizzate, e che la mera presenza nella banca dati o la sola autorizzazione non siano sufficienti. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’ente locale deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 446/1997 e del regolamento comunale in materia di pubblicità, sostenendo che l’avviso di accertamento era giustificato dalla presenza degli impianti nella Nuova Banca Dati e dalla mancanza di comunicazioni formali di rimozione.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è invece esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Richiamando un consolidato orientamento — Cass. n. 22938 del 2023, Cass. n. 3340 del 2019, Cass. n. 24155 del 2017, Cass. Sez. U. n. 10313 del 2006 — la Corte osserva che il discrimine è segnato dal fatto che solo la censura mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa è estranea al giudizio di legittimità. Nel caso di specie occorrerebbe verificare se sussistessero o meno i cartelli pubblicitari in contestazione, accertamento che esula dai poteri della Corte.
Con il secondo motivo Roma Capitale contestava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., avendo depositato in giudizio una diffida inviata via PEC il 4 febbraio 2014 con l’elenco dettagliato degli impianti ancora presenti sul territorio. La Corte riqualifica il motivo come ricadente nel n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.
In assenza di doppia conforme, si riscontra effettivamente l’omessa valutazione della diffida di rimozione dei cartelli, che per la ricorrente dimostrerebbe la presenza degli impianti nell’anno di imposta. Tale elemento, determinante e oggetto di contestazione, non è stato analizzato dal giudice del gravame, mentre costituisce un elemento di necessaria valutazione per verificare quali impianti fossero effettivamente esistenti e quindi suscettibili di imposizione. Il motivo è pertanto accolto.
Il ricorso è accolto limitatamente al secondo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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