Revocazione della sentenza della Cassazione e limiti dell’errore di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 20693 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è suscettibile di revocazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza della Corte di Cassazione che abbia espressamente esaminato il punto oggetto di contestazione. La censura che investe il modo in cui il giudice di legittimità ha percepito e valutato gli atti sottoposti al suo controllo non integra un errore di fatto, ma al più un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, qualificabile come errore di giudizio. L’omesso rilievo di un vincolo da giudicato esterno o di un documento in atti, ove la Corte abbia comunque esaminato la questione, resta estraneo al vizio revocatorio.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente una cartella di pagamento, conseguente al controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2005, effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Si contestava l’utilizzo in compensazione di un credito tributario, con riguardo alla parte già utilizzata.
La società impugnava l’atto impositivo: ricorso respinto in primo grado, appello confermato dalla CTR e ricorso per cassazione rigettato con sentenza del 2016. Avverso quella decisione la contribuente proponeva ricorso per revocazione, deducendo due errori di fatto del giudice di legittimità. L’Agenzia resisteva con controricorso; l’incaricato della riscossione, ritualmente notiziato, non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, denunciano entrambi un errore di fatto del giudice impugnato: questi avrebbe omesso l’esame del motivo sulla doppia imposizione e non avrebbe percepito che l’avviso di recupero allegato in atti prova la duplicazione della pretesa tributaria.
La Corte osserva che il giudice della revocazione non ha affatto trascurato il punto. Al contrario, ha specificamente motivato, condividendo i rilievi della CTR di cui ha riprodotto ampi stralci, ed escludendo la dedotta duplicazione, qualificata come frutto di una confusione procedimentale della contribuente, poiché l’iscrizione a ruolo riguardava, per natura e importo, situazione diversa da quella del precedente contenzioso.
Da qui la qualificazione decisiva: il ricorso non individua un vizio di percezione, ma propone una contestazione relativa alla valutazione del materiale probatorio. Un simile errore non integra l’errore di fatto revocatorio. Il principio è richiamato con un precedente dello stesso anno, secondo cui non sono revocabili le sentenze di cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un vizio attinente alla valutazione di atti che la Corte ha dovuto necessariamente percepire nel loro significato e consistenza, poiché esso si risolve in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali.
La Corte aggiunge, solo per completezza, che le censure difettano anche di specificità. La ricorrente invoca un documento presente in atti senza trascriverlo, almeno nei suoi elementi essenziali; e non allega il pregiudizio concretamente sofferto per l’emissione di più atti tributari relativi alla medesima vicenda, omettendo di chiarire se pendano o siano state definite controversie con oggetto sovrapponibile, pur a fronte delle difese dell’Agenzia rimaste senza replica.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; ricorrono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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