Referto sul rafforzamento delle terapie intensive con risorse Covid (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 44 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio della funzione di controllo sulla gestione, approva il referto sulle risorse del settore sanitario destinate al rafforzamento dell’area delle terapie dell’emergenza durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il referto, formato previo contraddittorio documentale con l’amministrazione regionale e con gli enti del servizio sanitario regionale, è trasmesso ai destinatari per la prosecuzione del controllo di gestione e per l’adozione delle misure conseguenziali. La funzione di controllo sulla gestione trova fondamento nell’art. 100, secondo comma, della Costituzione e nell’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il controllo non si esaurisce nella verifica della legittimità degli atti, ma investe l’efficienza e l’efficacia dell’impiego delle risorse pubbliche.

Il Fatto

La Sezione di controllo per la Regione Siciliana ha avviato, con la deliberazione n. 155/2024/GEST, un’indagine sulla gestione delle risorse del settore sanitario destinate, durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, al rafforzamento dell’area delle terapie dell’emergenza e alla riduzione delle liste d’attesa. L’indagine si inserisce nella programmazione dell’attività di controllo per l’anno 2024, approvata con la deliberazione n. 51/2024/INPR, che al punto C.5 ha qualificato la gestione dei servizi sanitari regionali come tema di fondamentale interesse.

La Sezione ha poi approvato, con la deliberazione n. 267/2024/GEST, la bozza di relazione, avviando il contraddittorio documentale con i soggetti del servizio sanitario regionale. Acquisite le informazioni e le deduzioni, il Collegio è stato convocato con l’ordinanza presidenziale n. 16/2025 ed è giunto alla deliberazione in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio non attiene a una singola fattispecie di danno, ma alla verifica complessiva dell’impiego delle risorse straordinarie destinate al potenziamento delle terapie intensive e semi-intensive. Il fondamento normativo del controllo è duplice: da un lato l’art. 100, secondo comma, della Costituzione, che assegna alla Corte dei conti il controllo sulla gestione del bilancio dello Stato; dall’altro l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che attribuisce alle Sezioni regionali la verifica della gestione delle amministrazioni pubbliche.

Il Collegio richiama inoltre l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e l’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che estendono le disposizioni finanziarie alle regioni a Statuto speciale, tra cui la Sicilia, compatibilmente con i rispettivi statuti. Il quadro è completato dall’art. 1, comma 610, della medesima legge n. 266 del 2005, che enuncia espressamente il criterio di compatibilità statutaria.

Il percorso argomentativo della Sezione valorizza il contraddittorio documentale. La bozza di relazione è stata inviata all’amministrazione regionale e agli enti del servizio sanitario regionale, consentendo l’acquisizione delle deduzioni. Solo dopo l’esame delle informazioni e delle osservazioni pervenute il Collegio delibera l’approvazione del referto. Il contraddittorio assume quindi una funzione essenziale di garanzia e di completezza istruttoria.

Quanto agli esiti, il referto è approvato e trasmesso per la prosecuzione del controllo di gestione. La Sezione non adotta in questa sede misure sanzionatorie o di responsabilità, riservando agli enti destinatari l’adozione delle misure conseguenziali. La trasmissione è articolata in due livelli: per conoscenza informativa al Ministero della salute, all’Assemblea Regionale Siciliana e al Collegio dei revisori; per i provvedimenti connessi e il follow-up al Presidente della Regione, all’Assessore regionale della Salute e ai dipartimenti competenti, nonché alle aziende ospedaliere e sanitarie del servizio sanitario regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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