Reggenze prefettizie vietate come rimedio strutturale alla carenza di organico (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 125 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento in deroga di incarichi di reggenza non costituisce rimedio percorribile a fronte di situazioni di carenza di organico strutturali e protratte nel tempo, frutto di disfunzione organizzativa e inadeguata pianificazione, e pertanto prive del grado di imprevedibilità che connota la situazione straordinaria ed eccezionale. L’istituto della reggenza non può essere utilizzato come strumento strutturale od ordinario, idoneo a sopperire alle carenze di organico, traducendosi altrimenti in misura ordinaria di copertura dei posti di funzione vacanti, poiché le disfunzioni organizzative non consentono un indefinito ricorso alla procedura di reggenza. L’unica deroga ipotizzabile, da applicarsi restrittivamente, è ravvisabile nel caso estremo di una situazione di carenza di personale così grave, abbinata all’assenza di soluzioni organizzative alternative praticamente percorribili, da rendere concretamente impossibile la continuità dell’azione amministrativa e da compromettere il buon andamento dell’amministrazione ai sensi dell’art. 97 Cost. In tale ipotesi l’amministrazione deve adottare, nel provvedimento, una congrua motivazione riguardo all’imprevedibilità della situazione di organico o all’assenza di strumenti alternativi concretamente praticabili.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha esaminato, per il prescritto controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. b), della legge n. 20/1994, il decreto con cui il Prefetto di Biella ha conferito a un Viceprefetto Vicario, già titolare di altro incarico, la seconda proroga annuale dell’incarico di reggenza di un’Area prefettizia. Il medesimo decreto si accompagnava a un provvedimento gemello di reggenza di altra Area, conferito allo stesso dirigente.
Le assegnazioni costituivano la seconda proroga di incarichi annuali di reggenza risalenti al 1° aprile 2022 e riguardavano, in soli tre anni, tre conferimenti per ciascuna delle due Aree, cumulati con l’incarico in titolarità di Vicario. La questione è giunta alla sede collegiale su proposta del magistrato istruttore, condivisa dal Consigliere delegato, per verificare l’idoneità delle argomentazioni dell’amministrazione a superare le perplessità sull’ammissibilità al visto e alla registrazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce l’istituto sulla base dell’art. 20 del d.P.R. n. 266/1987, che ammette l’eccezionale ricorso a una nomina interinale per un periodo temporalmente limitato, onde evitare che il venir meno della titolarità di un organo, per cause imprevedibili, comprometta il buon andamento dell’azione amministrativa. Gli incarichi di reggenza sono connotati da eccezionalità e limitatezza temporale e sono ontologicamente estranei alla fisiologia dell’organizzazione amministrativa.
Il conferimento va poi coordinato con il principio di rotazione di cui all’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 139/2000, che demanda ai Prefetti la predisposizione annuale del piano di rotazione e prevede la prorogabilità degli incarichi per una sola volta. Il Ministero dell’Interno, con le circolari richiamate, ha fissato limiti puntuali: durata non superiore a un anno, prorogabile una sola volta; divieto di conferire a ciascun funzionario più di un incarico di reggenza; necessità di esperire preventivamente le procedure di interpello.
Nel caso concreto, il ripetersi senza interruzioni del conferimento di incarichi in reggenza per le stesse Aree al medesimo funzionario non è coerente con la regola dell’eccezionalità e temporaneità, con il principio della prorogabilità una sola volta e con il principio di rotazione. Il sistema di assegnazioni risulta posto in essere al di fuori di una adeguata pianificazione e disattende i principi richiamati, contrastando con il divieto di reggenze plurime.
La Sezione riconosce l’orientamento che ammette, in presenza di situazioni di eccezionale gravità e di assenza di soluzioni alternative, la registrazione in deroga. Rileva tuttavia che la Prefettura, trovandosi al terzo anno consecutivo di grave carenza di organico, non versa in una situazione imprevedibile ed eccezionale. Il decreto si limita a richiamare la necessità di garantire la funzionalità dell’Area e l’esigenza di conferire il posto all’unico dirigente presente, senza alcuna motivazione sull’imprevedibilità della situazione o sull’assenza di strumenti alternativi praticabili.
Alla problematica può porsi rimedio solo con una adeguata e tempestiva pianificazione, anche tramite il confronto con l’amministrazione centrale e la riorganizzazione di Aree e Uffici. La Sezione, pertanto, ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.