Reggenze prefettizie: no a strumento strutturale per carenze di organico (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 124 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento in deroga di incarichi di reggenza non costituisce rimedio percorribile a fronte di situazioni di carenza di organico che non siano straordinarie ed eccezionali, ma strutturali e protratte nel tempo, frutto di disfunzione organizzativa e inadeguata pianificazione. Il ricorso all’istituto della reggenza presuppone che la situazione di scopertura sia imprevedibile e che manchino soluzioni organizzative alternative concretamente praticabili; l’unica deroga ipotizzabile, da applicarsi restrittivamente, è ravvisabile nel caso estremo di carenza di personale così grave, abbinata all’assenza di soluzioni alternative, da rendere concretamente impossibile la continuità dell’azione amministrativa e da compromettere il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.). In tal caso l’amministrazione deve adottare una congrua motivazione sull’imprevedibilità della situazione di organico o sull’assenza di strumenti alternativi, previo, se del caso, nulla osta del Ministero competente. Le disfunzioni organizzative non consentono un indefinito ricorso alla procedura di reggenza, che per sua natura è misura temporanea e non può essere utilizzata come strumento strutturale di copertura dei posti vacanti.

Il Fatto

Il decreto del Prefetto della Provincia di Biella prot. n. 9328 del 28 marzo 2024 ha conferito la seconda proroga, per la durata di un anno, dell’incarico di reggenza dell’Area I “Ordine e Sicurezza Pubblica e tutela della legalità territoriale” a un dirigente già titolare dell’incarico di Viceprefetto Vicario, con decorrenza dal 1° aprile 2024.

Il provvedimento è pervenuto alla Sezione regionale di controllo per il controllo preventivo di legittimità, unitamente ad altro decreto di reggenza dell’Area II. Entrambe le assegnazioni costituivano la seconda proroga di incarichi annuali conferiti al medesimo funzionario a far data dal 1° aprile 2022, per un totale di tre conferimenti in reggenza in soli tre anni per ciascuna area. La Prefettura ha chiesto la registrazione, rappresentando la grave e perdurante carenza di organico e l’esito negativo delle procedure di mobilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce l’istituto della reggenza, privo di disciplina espressa nel D.Lgs. n. 139/2000, il cui inquadramento essenziale si rinviene nell’art. 20 del d.P.R. n. 266/1987, che ne ammette l’eccezionale ricorso per un periodo temporalmente limitato onde evitare che il venir meno della titolarità di un organo, dovuto a cause imprevedibili, possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. Il conferimento va poi coordinato con il principio di rotazione degli incarichi sancito dall’art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 139/2000 e con i limiti autoimposti dal Ministero dell’Interno con le circolari n. 19046/2021 e n. 35/2013, che escludono il conferimento di più incarichi di reggenza al medesimo funzionario e la reiterazione delle proroghe.

Nel caso di specie la Sezione rileva che l’incarico è stato conferito al di fuori di un’adeguata pianificazione e che il sistema di assegnazioni disattende i principi di rotazione e di non prorogabilità per più di una volta della reggenza, contrastando con il divieto di reggenze plurime. Il decreto non fornisce alcuna motivazione sull’imprevedibilità della situazione di organico né sull’assenza di soluzioni alternative percorribili.

La Sezione esamina l’orientamento, pure non minoritario, secondo cui le difformità nel conferimento delle reggenze possono essere valutate alla luce di situazioni di eccezionale gravità e dell’assenza di soluzioni alternative praticabili. Ritiene tuttavia che tale deroga non possa operare quando la carenza di organico non è straordinaria ed eccezionale, ma strutturale e protratta nel tempo, come nel caso di specie, in cui la situazione si protrae da tre anni.

La Sezione afferma che la reggenza è stata utilizzata come strumento quasi strutturale, in quanto la situazione è prevedibile e programmabile, e non caratterizzata da eccezionalità e temporaneità. Il rimedio va ricercato in un’adeguata e tempestiva pianificazione, nel confronto con l’Amministrazione centrale e nella riorganizzazione delle Aree e degli Uffici, non nel reiterato ricorso a una misura temporanea. La Sezione ricusa pertanto il visto e la registrazione del decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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