Legittimo il regime transitorio provinciale che anticipa il PGUAP non approvato (Cass. civ. Sez. Un. n. 18630 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In attesa dell’approvazione del Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche, il regime transitorio adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano, che sottrae al rilascio di nuove concessioni idroelettriche i corsi d’acqua particolarmente sensibili, non contrasta con la legge provinciale n. 2 del 2015, poiché ne attua la ratio di salvaguardia della risorsa idrica. Il diniego di concessione fondato sul superamento del limite percentuale di utilizzo del corso d’acqua integra un accertamento in concreto, non una preclusione generalizzata, e non lede la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE. La denuncia di violazione di norme costituzionali è inammissibile come motivo di ricorso per cassazione, dovendosi sollevare questione di legittimità costituzionale. L’omessa pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche va fatta valere con il rimedio della rettificazione innanzi al medesimo Tribunale, non con ricorso per cassazione.

Il Fatto

Alcune società e persone fisiche chiedevano al Tribunale superiore delle acque pubbliche l’annullamento del decreto assessoriale con cui la Provincia autonoma di Bolzano aveva rigettato le domande di derivazione a scopo idroelettrico da un corso d’acqua, nonché del parere negativo espresso dalla Conferenza di servizi in materia ambientale. Il diniego si fondava sul superamento del limite massimo di utilizzo, fissato al 70 per cento del corso d’acqua a partire da un bacino imbrifero di sei chilometri quadrati, e sull’esigenza di non compromettere gli habitat dell’ittiofauna.

Il Tribunale superiore rigettava il ricorso, ritenendo legittimo il regime transitorio dettato in attesa dell’approvazione del PGUAP. La decisione veniva impugnata con ricorso per cassazione articolato in più motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, valutati congiuntamente, sono rigettati. La Corte rileva anzitutto che il complesso censorio si colloca ai limiti dell’ammissibilità, poiché in larga parte invoca un’indebita opera esplorativa del giudice di legittimità attraverso l’indistinta e aspecifica indicazione di norme asseritamente violate, senza individuare la specifica regola iuris.

Sul merito, il regime transitorio non contraddice la legge provinciale n. 2 del 2015. L’art. 34, comma 1 della stessa legge prevede il divieto di accettare nuove domande fino al 30 giugno 2015 e attribuisce alla Giunta il potere di determinare i tratti di corsi d’acqua particolarmente sensibili, in ogni caso esclusi dall’utilizzo idroelettrico. La ratio della disciplina è quella di non rendere vano il piano in via di approvazione, evitando danni ambientali difficilmente rimediabili. Il diniego non configura pertanto una preclusione generalizzata, ma un divieto accertato in concreto su un determinato corso d’acqua, esito di ragionevoli criteri di salvaguardia.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 111 Cost., la doglianza è inammissibile: il contrasto tra decisione impugnata e parametro costituzionale deve emergere attraverso l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata, non essere prospettato direttamente come vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Nemmeno è comprensibile la dedotta violazione degli artt. 374 e 360 cod. proc. civ.

Il terzo motivo, incentrato sulla normativa eurounitaria e sul richiamo alla direttiva Habitat 92/43/CEE, è infondato. L’art. 6, par. 3 della direttiva impone, all’opposto di quanto sostenuto, una severa valutazione di incidenza, consentendo l’approvazione dei progetti solo dopo aver acquisito la certezza che non pregiudichino l’integrità del sito. La sentenza della Corte costituzionale n. 67/2011, invocata dai ricorrenti, riguarda una moratoria generalizzata su scala regionale priva di giustificazione e non è sovrapponibile alla vicenda.

Il quarto motivo è inammissibile. I ricorrenti lamentano omessa pronuncia su alcune censure di primo grado; tale vizio, ai sensi dell’art. 204 del r.d. n. 1775/1933, va fatto valere con lo speciale rimedio della rettificazione dinanzi allo stesso Tribunale superiore delle acque pubbliche, e non con ricorso per cassazione. La Corte conferma l’indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui, in caso di extrapetizione o omessa pronuncia del Tribunale superiore, il ricorso alle Sezioni unite resta esperibile solo per l’omesso esame di un motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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