Simulazione assoluta e prova presuntiva del pagamento del prezzo (Cass. civ. Sez. I n. 23121 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di simulazione assoluta di una compravendita immobiliare di cui sia stato parte il fallito, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del curatore fallimentare, che agisce quale terzo rispetto ai contraenti. Spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e apprezzare l’idoneità degli elementi presuntivi secondo l’id quod plerumque accidit, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione logica e giuridica. Il mancato assolvimento, da parte del compratore, dell’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo costituisce elemento di valutazione del carattere fittizio del contratto. La censura che proponga una diversa lettura degli indizi, senza dimostrare l’esorbitanza del ragionamento presuntivo dai paradigmi dell’art. 2729, comma 1, cod. civ., è inammissibile.
Il Fatto
Il fallimento di una società di costruzioni conveniva in giudizio sei acquirenti chiedendo che fosse dichiarata la simulazione assoluta dei contratti con cui la società fallita, nell’aprile 2000, aveva trasferito loro alcuni immobili e, in subordine, la revoca ai sensi dell’art. 67 l. fall. Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma, accoglieva l’impugnazione della curatela, reputando raggiunta la prova della mera apparenza dei negozi e condannando gli acquirenti alla riconsegna degli immobili.
Tre dei convenuti proponevano ricorso per cassazione con cinque motivi, incentrati sull’omesso esame di fatti decisivi e sulla violazione delle regole in materia di prova della simulazione e di scritture contabili. Il fallimento resisteva con controricorso; gli altri intimati non svolgevano difese.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. La Corte distrettuale aveva affermato che mancava la prova del pagamento del prezzo e tale affermazione dimostra che il fatto storico è stato esaminato, sia pure in termini di mancata dimostrazione. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., se il fatto rilevante è stato comunque preso in considerazione, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
La seconda doglianza, lungi dal denunciare un omesso esame, prospetta una lettura delle emergenze processuali diversa da quella del giudice di merito e si pone fuori dai limiti del canone invocato. Quanto alla quota di prezzo da corrispondersi tramite un fondo del Ministero dei Lavori Pubblici, la circostanza risulta espressamente registrata nella decisione impugnata, che ne ha constatato il mancato versamento.
Il quarto motivo, che invoca l’art. 2709 cod. civ. e il valore di prova legale della cassa contanti, è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ.. Al curatore fallimentare, che agisce nella funzione di gestione del patrimonio del fallito, non è opponibile l’efficacia probatoria tra imprenditori delle scritture contabili.
Il quinto motivo è infondato e in parte inammissibile. La Corte ribadisce che il curatore, terzo rispetto ai contraenti, non è vincolato dalla dichiarazione di pagamento contenuta nel rogito, e trae elementi del carattere fittizio del contratto dal mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul compratore. La censura che si limiti a proporre un’inferenza probabilistica diversa, senza dimostrare che il ragionamento del giudice di merito abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729 cod. civ., è inammissibile, come statuito dalle Sezioni Unite n. 1785 del 2018. L’individuazione degli indizi e la valutazione della loro gravità, precisione e concordanza restano rimesse all’apprezzamento del giudice del merito ex art. 116 cod. proc. civ.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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