Ineleggibilità nel comitato di gestione dopo il commissariamento del comprensorio alpino (TAR Lombardia n. 2533 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia sugli atti di nomina del Presidente e dei componenti del comitato di gestione di un Comprensorio Alpino di Caccia, trattandosi di atti amministrativi attributivi di poteri di gestione per lo svolgimento di compiti di natura pubblicistica. La preclusione prevista dall’art. 30, comma 14 bis, della L.R. Lombardia n. 26/1993 impedisce ai componenti in carica al momento del commissariamento di far parte del comitato di gestione per il mandato immediatamente successivo e comunque prima di cinque anni. Tale preclusione opera anche nei confronti dei componenti dimessisi prima del commissariamento, i quali restano in carica in prorogatio fino alla sostituzione o, in caso di dimissioni plurime, fino al commissariamento stesso. Dall’illegittimità dell’atto di costituzione deriva l’illegittimità derivata degli atti adottati dall’organo privo di poteri gestori.
Il Fatto
I ricorrenti, cacciatori soci del Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi comasche, hanno impugnato il verbale del 10 luglio 2024 con cui sono stati designati i componenti e il Presidente del Comitato di Gestione, nonché la successiva delibera del 19 luglio 2024. Nel corso del 2023 il Comitato era stato destituito con decreto regionale dell’8 agosto 2023, dopo che la riduzione dei membri in misura superiore alla metà ne aveva determinato l’impossibilità di funzionamento, ed era stato nominato un commissario.
Secondo i ricorrenti, la nomina del nuovo Presidente e dei componenti sarebbe avvenuta in violazione dell’art. 30, comma 14 bis, della L.R. Lombardia n. 26/1993, perché gli stessi soggetti avevano fatto parte del comitato sottoposto a commissariamento. Il Comprensorio e il controinteressato costituito hanno resistito eccependo il difetto di giurisdizione, l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011. La tesi della natura privatistica degli atti di nomina è infondata. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la legge n. 157/1992 inserisce l’attività venatoria in un regime di programmazione volto a bilanciare gli interessi dei cacciatori, la protezione della fauna selvatica e le esigenze produttive degli agricoltori.
Le Sezioni Unite n. 31114 del 2017 e n. 33845 del 2021 hanno qualificato gli ambiti territoriali di caccia come strutture associative che svolgono compiti pubblicistici trascendenti la dimensione privata. Nel caso specifico i Comprensori sono disciplinati direttamente dalla legge regionale e dallo Statuto, che attribuisce loro finalità di interesse pubblico. Ai fini del riparto di giurisdizione è dunque irrilevante la natura privata dell’ente: assume rilievo lo svolgimento di funzioni pubbliche mediante poteri autoritativi. Anche gli atti di nomina rientrano pertanto nella giurisdizione amministrativa.
Nel merito il ricorso è fondato. Il comma 14 bis, aggiunto dall’art. 14, comma 1, lett. a) della L.R. n. 15/2021, preclude ai componenti in carica al momento del commissariamento di far parte di alcun comitato per il mandato successivo e comunque prima di cinque anni. La ratio è evitare che le criticità che hanno determinato la destituzione si ripropongano attraverso la presenza delle medesime persone.
Non convince la tesi dei resistenti secondo cui i componenti dimessisi non erano in carica al momento del commissariamento. La sostituzione del componente dimissionario è atto necessario a garantire la continuità dell’attività di pubblico interesse, sicché il dimissionario opera in prorogatio fino alla sostituzione o, in caso di dimissioni plurime, fino al commissariamento. La nota regionale del 17 novembre 2023 è stata superata dalla successiva del 9 gennaio 2024, che ha fornito l’interpretazione da seguire.
È infondata anche l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione delle nomine associative: oggetto del ricorso è l’applicazione del comma 14 bis, vincolante per gli organi deputati alla costituzione del comitato e non per le associazioni di diritto privato. L’atto lesivo è individuato nel verbale del 10 luglio 2024, tempestivamente impugnato. Dall’illegittimità dell’atto di costituzione deriva quella degli atti adottati dall’organo privo di poteri gestori. Il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati annullati, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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