Ricorso per ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro su beneficio (TAR Marche n. 168 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, la P.A. che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa è tenuta a dare esecuzione integrale al giudicato formatosi su sentenze del giudice del lavoro. Il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza, assegna all’Amministrazione un termine di trenta giorni per l’adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La mera costituzione formale della P.A., senza contestazione del diritto accertato, non vale a contrastare l’esecuzione. Le spese seguono la soccombenza, essendo l’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso.

Il Fatto

Con più sentenze il Giudice del Lavoro ha accertato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme liquidate, ponendo a carico dell’Amministrazione le spese di lite. I titoli sono stati notificati e su di essi si è formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria del giudice del lavoro.

Il ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e propone ricorso per ottemperanza per conseguire il pagamento delle somme liquidate. L’Ufficio scolastico regionale si costituisce con memoria formale. La causa è trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità del ricorso e lo ravvisa sussistente, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica delle sentenze all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, come prescritto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

Nel merito il ricorso è fondato, poiché il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. Il Tribunale rileva che, in presenza dei presupposti di legge e in particolare del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, la P.A., costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. La costituzione formale, priva di contestazione sul diritto accertato, non è sufficiente a paralizzare l’ottemperanza.

Il ricorso è dunque accolto e viene dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alle sentenze in epigrafe, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine è assegnato un termine di trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario al mandato, anche per il tramite di un funzionario delegato.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio osserva che l’inadempimento non era contestato al momento della proposizione del ricorso e condanna l’Amministrazione resistente al pagamento degli importi liquidati in dispositivo, tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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