Regresso tra condebitori: il rimborso spetta solo a chi prova di aver sostenuto il pagamento (App. Ancona 430/2026)

Corte d’Appello di Ancona, Sezione Prima Civile, sentenza n. 430 del 16 aprile 2026

Il caso

La controversia riguardava il regresso esercitato tra fratelli per somme riferite a imposta di registro, tributi locali, lavori straordinari, spese condominiali e costi di precedenti giudizi relativi a beni comuni. In primo grado, revocato il decreto ingiuntivo, uno dei condebitori era stato comunque condannato al pagamento di 8.714,98 euro.

La prova del pagamento

La Corte ha ricordato che l’azione di regresso presuppone la prova dell’effettivo esborso da parte di chi domanda il rimborso. Non è sufficiente che la spesa sia astrattamente riferibile ai rapporti tra i condebitori: occorre dimostrare che il pagamento sia stato sostenuto personalmente dal soggetto che agisce.

Il condebitore che esercita il regresso deve provare di avere eseguito il pagamento; le somme versate da un terzo non possono essere incluse nel credito azionato in proprio.

La decisione

Dalla documentazione risultava che alcune poste, comprese spese di lite, erano state pagate dalla madre delle parti e non dall’appellato. Tali importi sono stati quindi esclusi dal conteggio, mentre sono rimaste dovute soltanto le somme di cui era provato l’esborso personale.

L’esito

L’appello è stato accolto parzialmente e la condanna è stata rideterminata in 4.120,16 euro, oltre interessi dai singoli esborsi.

Provvedimento integrale: scarica il PDF.

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