Prova testimoniale su fatti percepiti e sospensione unilaterale dei lavori (Cass. civ. Sez. 1 n. 8721 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova testimoniale, la regola per cui essa deve avere ad oggetto fatti e non apprezzamenti o giudizi non esclude che il teste possa manifestare il convincimento che del fatto e delle sue modalità sia derivato alla persona che depone per sua stessa percezione. L’incapacità a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ. postula un interesse personale, concreto e attuale, tale da legittimare la partecipazione al giudizio, e deve essere eccepita tempestivamente, a pena di inammissibilità del motivo di ricorso che la deduca per la prima volta in sede di legittimità. È altresì inammissibile il motivo che, pur deducendo la violazione di legge, richieda in realtà una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dai giudici di merito. La sospensione unilaterale dei lavori da parte dell’appaltatore è legittima solo ove sussistano i presupposti dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., non già quando il rifiuto di proseguire l’esecuzione sia contrario a buona fede.
Il Fatto
Una società appaltatrice conveniva in giudizio un Comune per il pagamento di importi dovuti a fronte di riserve iscritte nel corso dell’esecuzione di un contratto d’appalto per lavori stradali. Con riferimento alla riserva n. 10, l’impresa chiedeva il risarcimento dei danni per mancata produzione, imputabili alla stazione appaltante che non aveva concesso la sospensione dei lavori, pur in presenza di una tubazione che ne impediva la prosecuzione. Il tribunale respingeva la domanda, ritenendo la riserva tardiva per i primi due periodi e non fondata per il terzo. La Corte d’appello confermava la decisione, reputando tardiva l’iscrizione della riserva e illegittima l’unilaterale sospensione dei lavori da parte dell’appaltatrice, che aveva abbandonato il cantiere. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 115, 116, 244 e 246 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello utilizzato come prova le valutazioni espresse da testimoni, il direttore dei lavori e il responsabile unico del procedimento, che avevano riferito di non ritenere ostativa la presenza del tubo dell’acquedotto. La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, rammentando che sono riservate al giudice di merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, insindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che la prova testimoniale, ove debba avere ad oggetto fatti e non valutazioni, può comunque esprimere il convincimento che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per sua stessa percezione. Le dichiarazioni rese dai testi non costituivano valutazioni soggettive, ma risultavano strettamente collegate ai fatti accertati.
Quanto all’eccezione di incapacità dei testi a deporre, la Corte ha rilevato che il motivo era privo di autosufficienza, per non avere la ricorrente indicato il contenuto dell’eccezione sollevata né il provvedimento che l’aveva rigettata. L’incapacità a testimoniare deve essere eccepita al momento dell’assunzione della prova o nella prima difesa successiva, e va riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e in appello, a pena di sanatoria della nullità per acquiescenza. Il relativo giudizio è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Nella specie, né il responsabile del procedimento né il direttore dei lavori potevano intervenire nel giudizio, vertente su riserve iscritte dall’appaltatrice nei confronti della stazione appaltante, non sussistendo quell’interesse personale, concreto e attuale che sola determina l’incapacità. Il tribunale aveva correttamente affermato che la posizione dei testi non era riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 246 cod. proc. civ., ma poteva rifluire sulla valutazione di attendibilità.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione di plurime disposizioni, assumendo che la Corte d’appello avesse accertato l’inadempimento dell’appaltatore nonostante la presenza di un ostacolo che impediva l’esecuzione delle opere e in assenza di una perizia di variante approvata. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, osservando che, pur deducendosi un errore di diritto, dal corpo del motivo emergeva la richiesta di una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dal giudice d’appello. Ricorreva inoltre una doppia decisione conforme di merito, che ex art. 348-ter cod. proc. civ. esclude la possibilità di impugnazione per vizio di motivazione. Entrambi i giudici di merito avevano ritenuto illegittima la sospensione unilaterale dei lavori, affermando che, nonostante la presenza della tubazione, era comunque possibile proseguire i lavori per realizzare altre opere. La ricorrente si limitava a dedurre un’ipotesi alternativa di valutazione dei medesimi elementi fattuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1460 c.c. – Eccezione d'inadempimento
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 244 c.p.c. – Modo di deduzione
- Art. 246 c.p.c. – Incapacità a testimoniare
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197