Responsabilità sanitaria: rimborsabili anche le spese dei consulenti tecnici di parte (App. Ancona 203/2026)
Corte d’Appello di Ancona, Sezione Prima Civile, sentenza n. 203 del 25 febbraio 2026
Il caso clinico
Una paziente, ricoverata per una calcolosi renale, aveva sviluppato una grave infezione, seguita da urosepsi, ascesso renale e nefrectomia destra. Il giudizio di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità sanitaria e liquidato un danno biologico permanente del 15 per cento.
Il danno non patrimoniale
La Corte ha parzialmente accolto l’impugnazione della danneggiata, rideterminando il danno non patrimoniale in 44.250,50 euro. La valutazione ha tenuto conto delle conseguenze permanenti accertate e delle ulteriori componenti del pregiudizio riconoscibili sulla base delle risultanze medico-legali.
Le spese tecniche stragiudiziali
È stata inoltre corretta la liquidazione delle spese sostenute per i consulenti tecnici nella fase precedente al giudizio e per il consulente tecnico di parte. Tali esborsi, quando provati e causalmente collegati all’accertamento del danno, costituiscono una voce risarcibile e non possono essere trattati come le spese del consulente nominato dal giudice.
Le spese documentate per gli esperti incaricati prima della causa e per il consulente tecnico di parte sono risarcibili se necessarie all’accertamento della responsabilità e del danno.
L’esito
La Corte ha riconosciuto 4.270 euro per le spese tecniche, in luogo dei 3.300 euro liquidati in primo grado, confermando per il resto la decisione e compensando nella misura della metà le spese di entrambi i gradi.
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