Ricorso inammissibile se limitato alle spese per la cessionaria intervenuta (Cass. civ. Sez. III n. 16039 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo intervenuto ex art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, è legittimato a ottenere la liquidazione delle spese processuali in luogo della parte originaria, ancorché questa non sia stata estromessa. L’intervento adesivo dipendente è ammissibile fino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell’art. 268 cod. proc. civ., e deve essere sostenuto da un interesse ex art. 105 cod. proc. civ.; gli effetti della decisione si riverberano nei confronti della sola parte principale. I ricorrenti definitivamente soccombenti nel merito difettano dell’interesse a impugnare ex art. 100 cod. proc. civ. la statuizione sulle spese resa a favore del solo cessionario, essendo tale censura riservata in astratto alla parte originaria risultata vittoriosa.
Il Fatto
Il contribuente e il coniuge avevano proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto nei loro confronti l’azione revocatoria, lamentando il rigetto dei tre motivi e la conferma della decisione. Nella fase di appello, a termini per le note scritte ampiamente scaduti, era intervenuta ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ. la cessionaria del credito, per mezzo della propria mandataria, assumendo di essere successore a titolo particolare della banca originaria creditrice.
La Corte d’Appello di Roma aveva rigettato il gravame e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della mandataria della cessionaria, riconoscendo implicitamente la sua posizione di successore a titolo particolare. Avverso tale pronuncia i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione; la controricorrente ha resistito con ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha trattato congiuntamente i due motivi, per connessione. Il primo denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo; il secondo il difetto assoluto di motivazione, per avere la Corte di merito implicitamente rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria senza motivare sul punto.
I giudici di legittimità hanno rilevato, anzitutto, che in entrambi i motivi manca ogni argomentazione sul contenuto e sulla ratio della sentenza impugnata, con conseguente difetto del requisito di autosufficienza ex art. 366, nn. 4 e 6, cod. proc. civ. I ricorrenti omettono di confrontarsi con la motivazione là dove il giudice di appello ha considerato l’intervento della cessionaria ai soli fini della liquidazione delle spese, osservando che esse seguono la soccombenza e vanno a favore della parte intervenuta che, per effetto della cessione, ha proseguito l’azione della banca cedente prendendone il posto in sede processuale, senza duplicazione a carico del soccombente.
La Corte di merito ha quindi qualificato la cessionaria come interveniente ex art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., unica parte legittimata a ottenere la liquidazione delle spese in luogo della banca vittoriosa, mai estromessa dal giudizio e nei cui confronti si era formato il giudicato sull’accoglimento dell’azione revocatoria. Sul piano processuale, la Corte ha ricordato che l’intervento adesivo dipendente è possibile fino alla fissazione dell’udienza di rimessione in decisione, ex art. 268 cod. proc. civ., e deve fondarsi su un interesse ex art. 105 cod. proc. civ., mentre gli effetti della decisione si producono nei confronti della sola parte principale.
Nel giudizio di legittimità i ricorrenti si dolgono, in sostanza, della condanna alle spese resa a favore della sola cessionaria, legittimamente intervenuta ex art. 111, terzo comma, cod. proc. civ. Di tale statuizione avrebbe potuto dolersi, in astratto, soltanto la banca cedente, risultata vittoriosa nel merito. I ricorrenti, definitivamente soccombenti rispetto all’azione revocatoria, non dimostrano alcun interesse a impugnare ex art. 100 cod. proc. civ., non prospettandosi una situazione oggettiva, giuridicamente apprezzabile, derivante dalla lesione di un diritto proprio.
Il ricorso principale è stato perciò dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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