Sospensione dell’ordinanza di stop alla centrale alimentata dai gas ex Ilva (TAR Puglia n. 261 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento che ingiunge la sospensione dell’esercizio di un impianto soggetto ad AIA statale, ex art. 6, comma 4, della legge regionale Puglia n. 21/2012, può essere condizionata alla presentazione, da parte del ricorrente, di un piano di riduzione delle emissioni entro un termine assegnato, qualora le emissioni effettive risultino inferiori ai limiti autorizzati. La valutazione circa la sussistenza del pericolo per la salute e il bilanciamento con l’interesse pubblico alla prosecuzione dell’attività produttiva, in sede cautelare, non richiede l’accertamento della fondatezza dei motivi di ricorso, ma la prevalenza degli interessi in gioco. La disciplina regionale della Valutazione del danno sanitario si applica a tutti gli impianti soggetti ad AIA situati nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale, ad eccezione degli stabilimenti di interesse strategico nazionale, per i quali vige la disciplina speciale di cui al d.l. n. 207/2012. L’ordinanza che dispone la sospensione dell’attività deve essere assistita da adeguata istruttoria e motivazione in ordine all’effettiva sussistenza del rischio sanitario, non potendo fondarsi sulla sola mancata presentazione del piano di riduzione.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una centrale termoelettrica situata nell’area di Taranto, alimentata dai gas prodotti dallo stabilimento siderurgico di interesse nazionale, per la produzione di vapore ed energia elettrica destinati al medesimo impianto. Con ricorso introduttivo, la società ha impugnato la delibera della Giunta regionale pugliese n. 270/2025, con la quale era stato recepito il Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario per l’anno 2024 e ordinata la presentazione di un piano di riduzione delle emissioni, nonché gli atti conseguenti, tra cui la diffida a presentare il piano e l’ordinanza sindacale con cui, rilevato l’inadempimento, era stata ingiunta la sospensione dell’esercizio dell’impianto.
La società ricorrente ha articolato plurimi motivi di doglianza, incentrati sulla violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., per invasione delle prerogative statali in materia di AIA, sulla carenza di istruttoria e sulla erroneità delle valutazioni tecniche poste a base del rapporto di VDS.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel delibare l’istanza cautelare, ha rilevato che l’art. 6, comma 4, della legge regionale n. 21/2012 disciplina la diffida e la conseguente sospensione dell’attività in caso di mancata presentazione del piano di riduzione, ma ha escluso l’applicabilità di tale disciplina allo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale, per il quale vige la procedura speciale prevista dal d.l. n. 207/2012. Per tutti gli altri impianti soggetti ad AIA, ivi compreso quello gestito dalla ricorrente, la normativa regionale mantiene piena applicazione.
Il Collegio ha, quindi, valorizzato le allegazioni della ricorrente, non contestate dalle Amministrazioni resistenti, secondo cui le emissioni effettive risultavano significativamente inferiori ai valori limite di emissione fissati nell’AIA. Tale circostanza ha indotto il Tribunale a ritenere prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l’interesse pubblico allo smaltimento dei gas dello stabilimento siderurgico mediante la prosecuzione dell’attività della centrale, rispetto all’interesse alla immediata cessazione dell’attività in assenza di un piano di riduzione.
Cionondimeno, il Tribunale ha condizionato l’accoglimento della domanda cautelare alla presentazione, entro sessanta giorni, di un piano di riduzione delle emissioni, valorizzando le soluzioni tecniche già in essere, e ha assegnato alle autorità competenti un termine di trenta giorni per pronunciarsi sul piano. La trattazione del merito del ricorso è stata fissata per l’udienza pubblica dell’11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Nota della Redazione
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