Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1151 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla carta docente, il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inadempimento e ordina all’ente di dare completa esecuzione al titolo entro il termine fissato. Decorso inutilmente tale termine, nomina un commissario ad acta per l’adozione degli atti necessari, senza liquidazione di compenso quando l’incarico sia affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. È dovuta la corresponsione degli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’adempimento, spontaneo o commissariale, restando l’amministrazione titolare del potere di provvedere anche dopo l’insediamento del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 10.04.2024, con la quale è stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per l’importo di € 500,00 per ciascun anno, con condanna dell’amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente.

Notificato il titolo in data 14.04.2024, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 11.06.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha quindi promosso ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata e, a fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo.

Su queste premesse, l’amministrazione è stata condannata a dare esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza. Decorso inutilmente tale termine, è stato nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione Generale o in dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a lui pervenuta a cura del ricorrente.

Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi per quanto occorra della struttura organizzativa regionale. Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

È stata accolta anche la domanda di pagamento degli interessi nella misura legale. Il Tribunale ha fissato quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della sentenza, e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure quello effettuato dal commissario. L’insediamento del commissario non priva l’amministrazione del potere di provvedere, secondo il richiamato Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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