Reintegrazione nel passaggio negata senza prova del possesso della servitù (Trib. Salerno 2650/2026)
Tribunale di Salerno, sentenza n. 2650 del 30 aprile 2026 — Giudice dott. Gustavo Danise
Il principio
La reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio richiede la prova concreta e univoca di un precedente possesso “ad immagine” del diritto reale sul preciso tracciato indicato; il solo accertamento penale dell’apposizione di ostacoli non dimostra tale presupposto possessorio.
Il fatto
La proprietaria di terreni chiedeva la reintegrazione nel passaggio attraverso un’area cortilizia, deducendo che una recinzione, un lucchetto e alcuni ostacoli impedivano l’accesso ai fondi. In via subordinata formulava domande di accertamento e costituzione coattiva della servitù.
La motivazione
Il Tribunale ha distinto il titolo della servitù, già accertato come inesistente, dal possesso di fatto tutelabile ai sensi degli artt. 1140 ss. e 1168 c.c. Le testimonianze non hanno ricostruito con sufficiente precisione e univocità il passaggio sulla particella controversa; alcuni accessi risultavano consentiti per cortesia o previa autorizzazione. Non è stata quindi provata una stabile soggezione dell’area al passaggio.
La sentenza penale irrevocabile vincolava sull’apposizione del lucchetto e degli ostacoli ai sensi dell’art. 651 c.p.p., ma non sull’esistenza del pregresso possesso della servitù, questione non accertata in sede penale. La domanda possessoria è stata rigettata; quelle subordinate di accertamento e costituzione coattiva sono state dichiarate inammissibili.
Implicazioni pratiche
Nell’azione di spoglio non basta provare la condotta materiale impeditiva: occorre identificare e dimostrare il precedente esercizio del passaggio sul tratto specifico, con modalità corrispondenti al contenuto della servitù rivendicata.
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