Dati informatici da altro procedimento utilizzabili nel giudizio cautelare (Cass. pen. Sez. V n. 31523/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare, i dati informatici legittimamente acquisiti, duplicati e selezionati in altro procedimento hanno natura documentale ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. e sono utilizzabili senza un nuovo sequestro o un formale provvedimento di acquisizione. Le limitazioni dell’art. 238 cod. proc. pen. riguardano l’acquisizione dibattimentale dei verbali di prova e non operano nel procedimento cautelare o nel riesame, salvo specifici divieti normativi. La proporzionalità del sequestro integrale di uno smartphone può essere contestata dal titolare dei dati riservati. L’omessa trasmissione al tribunale del riesame rende inefficace la misura soltanto se investe atti già posti a fondamento della richiesta e decisivi per il provvedimento.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari applicava gli arresti domiciliari a un pubblico ufficiale, gravemente indiziato di accessi abusivi a sistemi informatici di interesse pubblico e di corruzione propria. Secondo l’ipotesi accusatoria, gli accessi erano stati eseguiti per soddisfare le richieste di un imprenditore, nell’ambito di un rapporto fondato sullo scambio tra informazioni riservate e utilità personali.
Il tribunale del riesame confermava la misura, successivamente sostituita con la sospensione dall’esercizio delle funzioni pubbliche. Il ricorrente contestava, tra l’altro, l’omesso interrogatorio preventivo, l’acquisizione dei dati estratti dal telefono di un altro indagato, la mancata trasmissione di alcuni atti, la gravità indiziaria e le esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte riconosce anzitutto la persistenza dell’interesse all’impugnazione. La sostituzione della misura coercitiva con una misura meno afflittiva non elimina l’interesse a contestare i presupposti della limitazione, quando il ricorso investe la gravità indiziaria, le esigenze cautelari o la validità dell’ordinanza genetica.
È legittima anche l’omissione dell’interrogatorio preventivo. Il pericolo di inquinamento probatorio era fondato su elementi concreti, dai quali emergeva la possibilità che il ricorrente si avvalesse di terzi per alterare le tracce informatiche. Tale attività successiva non coincideva con le condotte contestate. La difesa, inoltre, non aveva dimostrato che gli accertamenti sugli accessi fossero definitivamente conclusi al momento dell’adozione della misura.
Quanto ai dati digitali, la Corte richiama la tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni e della riservatezza. La contestazione dell’acquisizione integrale del dispositivo compete però al titolare dei dati, mediante il riesame del sequestro. Il terzo non può pretendere l’ostensione dell’intera copia forense quando il diritto di difesa è assicurato attraverso i soli messaggi pertinenti. I dati già acquisiti e selezionati nel procedimento originario circolano come documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.
Non ricorre neppure l’inefficacia prevista dall’art. 309 cod. proc. pen. La comunicazione investigativa non era decisiva, ma riepilogativa di attività sfociate in ulteriori elementi autonomi. Il ricorrente non aveva dimostrato la decisività della copia forense integrale. Il tribunale aveva utilizzato soltanto i dati pertinenti ai rapporti tra gli interessati e regolarmente trasmessi.
La motivazione sulla corruzione è ritenuta logica, perché valorizza la continuità delle richieste, la disponibilità del pubblico ufficiale e le utilità promesse o ricevute. Restano concrete anche le esigenze cautelari: la sospensione dal servizio non esclude la reiterazione quando emergono collegamenti con altri soggetti ancora inseriti nell’ufficio. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
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