Reiscrizione retroattiva all’albo non incide sulla risoluzione della convenzione SSN (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3212 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La delibera di reiscrizione all’albo professionale con effetto retroattivo, adottata dall’Ordine, non dispiega effetti sul rapporto tra il medico convenzionato e il Ministero della Salute. La risoluzione della convenzione con il SSN resta giustificata dal fatto storico della cancellazione dall’albo e dalla falsa dichiarazione resa all’Amministrazione circa la perdurante iscrizione. Il provvedimento di reiscrizione, quale che ne sia la decorrenza cronologica, non incide sul diverso fatto storico che integra il presupposto della risoluzione, né può rendere ex post ingiustificato un atto all’epoca legittimo ai sensi dell’art. 2231 c.c. È inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo che ometta di riprodurre il contenuto della convenzione e di contestare il ragionamento del giudice di merito.
Il Fatto
Il medico ricorrente era convenzionato con il SSN fino al 9 novembre 2015, quando il Ministero della Salute aveva dichiarato risolta la convenzione. La risoluzione si fondava su due presupposti: la cancellazione dall’albo professionale per morosità contributiva, con decorrenza 15 febbraio 2014 e mai comunicata, e le dichiarazioni non veritiere rese all’Amministrazione nel 2015, con cui il medico aveva affermato di essere iscritto all’albo dal 1985.
Nell’ottobre 2015 il medico aveva versato le quote dovute ed era stato reiscritto; nel dicembre 2015 l’Ordine aveva revocato tale reiscrizione, stabilendo che, in caso di cancellazione per morosità, la nuova iscrizione dovesse avvenire senza soluzione di continuità. Il Ministero non aveva revocato la cessazione della convenzione. Il Tribunale di Grosseto e, in appello, la Corte d’appello di Firenze avevano respinto le domande del medico. Ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale valutato gli effetti del venir meno della cancellazione a seguito della delibera di reiscrizione retroattiva. Con il secondo si deduce la violazione dell’art. 2231 c.c., sostenendosi che il medico dovesse ritenersi iscritto con continuità dal 1985, con conseguente insussistenza del diritto del Ministero a ripetere i compensi corrisposti dopo il febbraio 2014.
Il primo motivo è infondato. La Corte d’appello ha espressamente e direttamente esaminato il profilo della retroattività della reiscrizione, ritenendo che l’effetto retroattivo affermato dall’Ordine non potesse dispiegare effetti sul rapporto tra il medico convenzionato e il Ministero. Tale motivazione non risulta adeguatamente impugnata.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La doglianza non riproduce, nemmeno nel contenuto minimo, la convenzione con il SSN e omette di contestare che, in virtù della stessa, la cancellazione dall’albo avrebbe determinato la risoluzione del rapporto. Il ricorso trascura la differenza tra il provvedimento di reiscrizione all’albo — quale che ne sia la decorrenza — e il fatto storico della cancellazione, che, unitamente alla dichiarazione non veritiera, costituisce il presupposto del provvedimento di revoca.
La Corte richiama inoltre il principio secondo cui, quando il requisito dell’iscrizione all’albo venga meno in corso di rapporto, il professionista ha diritto al compenso fino al momento della perdita del titolo, ma non oltre. Il ricorso deve quindi essere respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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