Disconoscimento della scrittura privata: la tardività è eccezione di parte (Cass. civ. Sez. II n. 3214 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, ai sensi degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, unica titolare dell’interesse a valutare l’utilità di un accertamento positivo della provenienza. Il giudice non può rilevarla d’ufficio. Ne consegue che il riconoscimento tacito della scrittura, per effetto del disconoscimento tardivo, non può essere affermato dal giudice in assenza di una tempestiva eccezione della parte che ha prodotto il documento. La corte di appello che fondi il rigetto su tale rilievo officioso incorre in ultrapetizione, con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e la sentenza deve essere cassata con rinvio.

Il Fatto

L’appaltatore ha convenuto in giudizio la committente per ottenere la condanna al pagamento di un saldo del corrispettivo di un contratto di appalto. Il Tribunale ha respinto la domanda e ha accolto la riconvenzionale della committente per vizi, difetti e mancata esecuzione di alcune opere. Elemento portante del rigetto era una scrittura del 2006, attribuita all’attore, con cui egli rinunciava all’incarico e riconosceva di non avere più nulla a pretendere per le opere eseguite. La provenienza della scrittura era stata confermata da una perizia grafologica.

La Corte di appello ha confermato il dispositivo, ma ha cambiato la ratio decidendi: ha posto a fondamento del rigetto la tardività del disconoscimento della scrittura, non gli esiti della perizia. L’appaltatore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia ultrapetizione, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., perché la corte di appello avrebbe rilevato d’ufficio l’eccezione di tardività del disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto e sulla scrittura di rinuncia. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 214 e 215 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia sul rilievo che la perizia grafologica era stata disposta su copie anziché su originali.

La sentenza impugnata aveva osservato che il disconoscimento della sottoscrizione del contratto era avvenuto solo nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., mentre della scrittura del 2006 dapprima era stato negato solo il carattere confessorio e la sottoscrizione era stata disconosciuta solo con una successiva memoria integrativa. Da qui la qualificazione del disconoscimento come tardivo e la conseguente efficacia probatoria dei documenti.

La Cassazione accoglie il primo motivo. Nel confermare il dispositivo, la corte di appello ha mutato la ratio decidendi rispetto al primo grado, sostituendo alla perizia grafologica la tardività del disconoscimento. Ma tale tardività risulta rilevata illegittimamente d’ufficio, nonostante la rinuncia implicita della committente, che nel controricorso non deduce di avere essa stessa eccepito la tardività.

Il principio è netto: l’eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, ai sensi degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, ed è l’unica ad avere interesse a valutare l’utilità di un accertamento positivo della provenienza, come affermato da Cass. 9690/2023 e Cass. 23636/2019. Il giudice non può supplire alla parte, né fondare su un rilievo officioso il rigetto della domanda.

Il primo motivo è accolto, il secondo è assorbito. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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