Onere probatorio e mancata ammissione di prove irrilevanti (Cass. civ. Sez. II n. 3210 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che respinge la domanda per difetto di prova è censurabile per violazione dell’onere probatorio solo quando abbia negato l’ammissione di un mezzo istruttorio ammissibile e decisivo, così ponendo a fondamento della decisione l’inosservanza dell’art. 2697 c.c. benché la parte avesse offerto di adempierlo. Il diniego di un mezzo istruttorio non determina invece alcun vizio della sentenza se il giudice ne ha esplicitato, con argomentazioni congrue, le ragioni di irrilevanza: tale apprezzamento è riservato al merito ed è sottratto al sindacato di legittimità. Grava sulla parte che deduce la mancata ammissione l’onere di illustrare la decisività del mezzo di prova pretermesso.

Il Fatto

La curatela di una società fallita aveva chiesto, con ricorso per decreto ingiuntivo, il pagamento del saldo dei corrispettivi previsti da una convenzione conclusa con l’amministrazione regionale per la progettazione esecutiva e l’organizzazione di due manifestazioni promozionali. L’amministrazione, dopo aver corrisposto il 90% del compenso, aveva opposto il decreto, contestando il difetto di prova dell’attività espletata.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto. Dopo un primo rigetto in appello, la Cassazione, con sentenza di annullamento, aveva affermato che la risoluzione del contratto non retroagisce rispetto alle prestazioni già eseguite. La Corte d’appello, decidendo in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato l’appello, ritenendo non provata la produzione dei rendiconti e dei documenti giustificativi, e irrilevanti le prove richieste. La curatela ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 2697 e 1665 c.c., sostenendo che la curatela avrebbe dimostrato la trasmissione dei rendiconti finali e che sarebbe stato posto a suo carico un onere probatorio più ampio del dovuto, in assenza di contestazioni dell’amministrazione.

La Corte ricostruisce la motivazione della sentenza impugnata: l’appaltatrice non aveva provato la produzione dei rendiconti, delle fatture quietanzate e degli altri documenti giustificativi richiesti dalla convenzione. Le richieste istruttorie non avrebbero potuto sanare la lacuna, perché l’esibizione documentale non concerneva le fatture e i documenti di spesa, che l’appaltatrice avrebbe dovuto conservare in copia, e la prova testimoniale avrebbe consentito al più un non dirimente elemento indiziario.

Su questa base, il Collegio enuncia il criterio di controllo: la motivazione è affetta da contraddittorietà insanabile e viola il “minimo costituzionale” quando il giudice rigetta la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta di prova non inammissibile. La mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in vizio della sentenza se il giudice fonda la decisione sull’inosservanza dell’onere probatorio benché la parte abbia offerto di adempierlo.

Nel caso concreto, però, le ragioni del diniego sono state specificate con argomentazioni congrue. L’apprezzamento sull’irrilevanza dei mezzi istruttori, sorretto da adeguata motivazione, è sottratto al sindacato di cassazione. La ricorrente non ha confutato tali argomentazioni illustrando la decisività del mezzo pretermesso. Il pagamento del 90% non giustifica il residuo, in mancanza di riscontro documentale. Quanto alla consulenza tecnica espletata in altro giudizio, essa non può essere censurata in difetto della prova dell’an della pretesa.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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