Reiterazione abusiva di contratti a termine nulli per difetto di forma scritta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18945 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La tutela del lavoratore precario nel lavoro pubblico contrattualizzato, come delineata da Cass. S.U. n. 5072/2016, non viene meno quando i contratti a termine siano nulli per mancanza della forma scritta prescritta dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923. Il difetto di forma, imposto alla pubblica amministrazione, non elide la violazione delle regole antialusive della direttiva 1999/70/CE: la forma scritta, anche dopo la riforma causale, continua a presidiare la certezza dell’assetto temporale e il controllo sulla successione dei rapporti. Ne consegue il diritto all’indennità forfettaria di cui all’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, che prescinde dalla prova del danno.

Il Fatto

Il lavoratore, operaio forestale inserito nell’elenco regionale siciliano, aveva chiesto al Tribunale la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti e un’indennità per la disponibilità a prestare l’attività a chiamata nell’arco dell’anno. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la Corte d’Appello di Caltanissetta, in riforma, aveva rigettato la domanda.

Il giudice d’appello aveva ritenuto che i contratti fossero nulli per mancanza di forma scritta e che tale nullità assorbisse quella parziale dell’apposizione del termine, escludendo tanto la conversione quanto la tutela risarcitoria agevolata. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal contesto normativo regionale: l’art. 43 della legge regionale n. 14/2006, che ha introdotto l’art. 45-ter della legge regionale n. 16/1996, ha istituito l’elenco speciale dei lavoratori forestali, distinguendo tra operai a tempo indeterminato e contingenti con garanzia di fascia occupazionale. Il sistema è diretto alla progressiva stabilizzazione e i lavoratori dei contingenti sono a tempo determinato.

Il primo motivo è fondato. Le norme del d.lgs. n. 368/2001 di attuazione della direttiva 1999/70/CE si applicano anche ai rapporti instaurati con le pubbliche amministrazioni, comprese le regioni a statuto speciale. L’obiettivo antialusivo è limitare la successione dei contratti a termine. Il fatto che il rapporto trovi fonte in leggi regionali non esonera dall’applicazione delle norme imperative.

La Corte rileva che la forma scritta, pur rispondendo a un’esigenza di certezza, non è scindibile dalla funzione antialusiva: la sua omissione si riverbera nell’elusione delle regole della direttiva. La reiterata utilizzazione del lavoratore con assunzioni prive di contratto scritto integra quindi un’illegittima reiterazione. Il precedente di Cass. n. 24666/2016, richiamato dal giudice d’appello, non è condivisibile nella parte in cui considera prevalente la nullità formale.

La Corte richiama il diritto eurounitario: la nozione di lavoratore a termine è ampia e prescinde dalla natura pubblica o privata del datore e dalla qualificazione del contratto in diritto interno (con richiamo alla sentenza CGUE 25 gennaio 2024, causa C-389/22). Anche il rapporto nullo produttivo di effetti ex art. 2126 c.c. rientra in tale accezione. La Corte d’appello avrebbe dovuto verificare la compatibilità del rapporto con l’accordo quadro.

Il risarcimento del danno comunitario realizza il principio di effettività, contemperato con il precetto dell’art. 97, comma 4, Cost. L’agevolazione probatoria non può dipendere da un presupposto meramente formale, imputabile al datore pubblico. Il secondo motivo, relativo all’art. 36 Cost., è infondato: la disponibilità a chiamata è una modalità del rapporto, non una prestazione aggiuntiva. La sentenza è cassata con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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