Mansioni equivalenti nella stessa area e insindacabilità del giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21585 del 27.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il c.c.n.l. del 14 settembre 2007 per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri ha introdotto un nuovo sistema di classificazione improntato a criteri di flessibilità, fondato su aree esprimenti livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità. Tutte le mansioni collocate all’interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2007. Ne consegue che, ove due profili professionali ricadano nella stessa area, il giudice non può compiere alcun giudizio comparativo sulle mansioni in concreto svolte, né applicare la norma generale dell’art. 2103 cod. civ., dovendosi arrestare di fronte alle scelte delle parti contrattuali. L’art. 52 citato assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi.

Il Fatto

La lavoratrice, dipendente del Ministero della Giustizia in servizio presso gli uffici di una Procura della Repubblica, era inquadrata nell’Area II F2 con la qualifica di operatore giudiziario. Ha adito il giudice del lavoro sostenendo di aver svolto, per effetto delle mansioni superiori espletate, compiti corrispondenti al profilo di assistente giudiziario e di cancelliere, chiedendo l’accertamento del diritto al superiore inquadramento e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive.

Il Tribunale ha accolto in parte la domanda, accertando lo svolgimento di mansioni proprie del profilo di assistente giudiziario e liquidando le relative differenze. La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione del Ministero, ritenendo che le mansioni, per complessità e responsabilità, dovessero essere ricondotte alla fascia economica F3 dell’Area seconda. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il sistema introdotto dalla contrattazione collettiva del 2007, poi confermato nel testo novellato dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001. Il nuovo assetto sostituisce le posizioni economiche con fasce retributive volte a compensare l’arricchimento professionale conseguito, superando la precedente parcellizzazione dei profili. Da ciò deriva che le mansioni comprese nella stessa area sono considerate equivalenti e liberamente esigibili dal datore.

Su queste basi il Collegio richiama l’orientamento costante della legittimità, ribadito dalla Cass. n. 33141 del 2019 e dalla Cass. n. 21485 del 2020, che ha esteso il principio anche ai comparti degli enti pubblici non economici. Nel medesimo senso, sotto il profilo simmetrico del demansionamento, la Cass. n. 1665 del 2024 ha affermato che l’art. 52 assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza formale, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione. La Cass. n. 26084 del 2024 ha inoltre escluso profili di illegittimità costituzionale della norma, interpretata nel senso della massima flessibilità gestionale.

Il passaggio decisivo riguarda il ragionamento della Corte territoriale. Quest’ultima, dopo aver riconosciuto che operatore giudiziario e assistente giudiziario sono entrambi ricompresi nella seconda Area, ha compiuto un giudizio comparativo sulle mansioni effettivamente svolte, concludendo per lo svolgimento di mansioni superiori. Tale valutazione è ritenuta erronea: essa viola l’art. 52 e le previsioni contrattuali che collocano pacificamente i due profili nella medesima area.

Poiché l’equivalenza è stata stabilita a monte dalla contrattazione collettiva, il giudice non può sostituirvi alcun apprezzamento concreto né invocare l’art. 2103 cod. civ. Egli deve arrestarsi di fronte alle scelte delle parti contrattuali. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza e la decisione nel merito, con rigetto delle domande della lavoratrice, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Le spese dell’intero giudizio sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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