Definizione agevolata e estinzione del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 18947 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della controversia tributaria, disciplinata dall’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, determina l’estinzione del giudizio di cassazione. L’estinzione va dichiarata quando l’Ufficio non ha opposto diniego all’istanza, non è stata richiesta istanza di trattazione ai sensi dei commi 12 e 13 dell’art. 6 citato, e risulta documentato il pagamento dell’importo dovuto. La definizione opera in relazione agli atti impositivi oggetto di lite, con assorbimento delle questioni dedotte con i motivi di ricorso. Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente un avviso di accertamento per IRPEF 2006, con il quale veniva determinato un maggior reddito, unitamente a un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per l’omessa indicazione nel quadro RW di investimenti e attività finanziarie detenute all’estero. Gli atti derivavano da una verifica della Guardia di Finanza, originata da informazioni acquisite presso l’amministrazione fiscale francese attraverso i canali di collaborazione informativa internazionale.

Il contribuente impugnava gli atti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che li annullava. La Commissione Tributaria Regionale, previa riunione dei gravami, accoglieva parzialmente gli appelli limitatamente alla condanna alle spese, disponendone la compensazione integrale per entrambi i gradi. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, resistito dal contribuente con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che, nelle more del giudizio, l’erede del ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018. L’Ufficio non ha opposto diniego e non risulta richiesta l’istanza di trattazione prevista dai commi 12 e 13 dell’art. 6 citato.

Il pagamento del relativo importo risulta documentato. Quanto all’atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’annullamento dell’atto per intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.

Su queste basi la Corte dichiara l’estinzione del giudizio, con assorbimento delle censure articolate con il ricorso principale e con il ricorso incidentale. La definizione agevolata esaurisce infatti la materia del contendere, rendendo superfluo l’esame dei motivi.

Quanto alle spese, la Corte ne dispone la permanenza a carico di chi le ha anticipate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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