La mobilità 2016/2017 dei docenti non lede diritti dei precari di GAE (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 88 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017, l’assetto regolatorio introdotto dal CCNI dell’8 aprile 2016 e dall’O.M. n. 241/2016 — che preferiscono i docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 nella fase endoprovinciale, postergandoli invece nella fase interprovinciale rispetto ai docenti di GAE — costituisce espressione di scelte di merito e tecniche non sindacabili, purché non contrastanti con norme di legge, non lesive del principio di uguaglianza e non manifestamente irragionevoli. Il sistema basato su fasi successive prevale sul punteggio individuale. Il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie non è equiparabile a quello reso nella scuola statale, in quanto la comparabilità ex clausola 3 dell’Accordo Quadro sulla direttiva 1999/70/CE postula un’identità del datore di lavoro.
Il Fatto
Una docente, assunta da GAE nell’anno scolastico 2015/2016, partecipava alla procedura di mobilità per l’anno 2016/2017. La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto il suo ricorso, escludendo la valorizzazione del servizio prestato presso scuole paritarie e ritenendo legittima la posposizione dei docenti di GAE rispetto agli immessi in ruolo dalle graduatorie di merito del concorso 2012. La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 e il difetto di motivazione in punto di onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente disatteso i primi due motivi di ricorso, relativi alla dedotta illegittimità della preferenza accordata ai docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012. Richiamando i principi espressi da Cass. n. 34602/2024, la Corte ha ribadito che il CCNI dell’8 aprile 2016 e l’O.M. n. 241/2016 hanno legittimamente previsto l’ammissione degli insegnanti di GAE alla fase C della mobilità, successiva a quella riservata ai colleghi delle graduatorie di merito. Tale assetto, frutto di scelte tecniche e organizzative, risulta coerente con le fonti primarie e non determina disparità di trattamento ingiustificate, né profili di manifesta irragionevolezza. Il sistema per fasi, ha precisato la Corte, prevale sul punteggio attribuito al singolo candidato, sicché non può essere invocato un diritto al trasferimento fondato esclusivamente sul miglior punteggio.
Quanto alla questione del riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie, il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato — inaugurato da Cass. n. 32386/2019 e confermato da Cass. n. 7583/2022 e Cass. n. 10460/2024 — che nega l’equiparazione al servizio nella scuola statale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 180/2021, ha escluso profili di illegittimità costituzionale, mentre la Corte di Giustizia, nella sentenza del 4 settembre 2025 in causa C-543/23, ha stabilito che la clausola 4 dell’Accordo Quadro non osta a una normativa nazionale che non computi i periodi di servizio svolti presso istituzioni scolastiche non statali.
Il terzo e il quarto motivo di ricorso, concernenti la mancata allegazione circa la disponibilità delle sedi assegnate in via conciliativa, sono stati dichiarati inammissibili, non censurando adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. Inammissibile è stata altresì ritenuta la questione — sollevata solo in memoria — relativa alla dedotta nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., non risultando illustrati i profili del giudicato interno e della specifica devoluzione della questione in appello.
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Nota della Redazione
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