Reiterazione di contratti a termine e responsabilità del dirigente regionale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 246 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mera illegittimità degli atti amministrativi costituisce solo un sintomo della dannosità erariale delle condotte e non consente alcun automatismo tra invalidità dell’atto e responsabilità amministrativa delle persone fisiche che vi hanno concorso. La reiterazione abusiva di contratti di lavoro a tempo determinato, pur integrando gli estremi del c.d. danno comunitario in favore del lavoratore precarizzato, non determina di per sé la responsabilità erariale per danno indiretto del dirigente che quei contratti ha sottoscritto. Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, la non linearità della disciplina vigente all’epoca dei fatti e il progressivo consolidamento delle soluzioni interpretative attenuano il grado di colpa al di sotto della soglia della gravità richiesta dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. L’accertata assenza della colpa grave rende superfluo ogni ulteriore approfondimento sugli altri profili di contestazione.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Valle d’Aosta ha citato in giudizio il dirigente regionale, già responsabile della Direzione sviluppo organizzativo del Dipartimento personale e organizzazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta dal 1998 al 2012, contestando un’ipotesi di responsabilità erariale per danno indiretto. Il pregiudizio derivava dalla condanna subita dall’Ente in sede civile: la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 562/2016, aveva riconosciuto l’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti di una dipendente e condannato la Regione al risarcimento del danno.

L’addebito riguardava la sottoscrizione di sei dei sette contratti a termine giudicati illegittimi nel periodo 2004-2011. La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 16/2022, aveva rigettato l’eccezione di prescrizione e, rideterminata la pretesa tenendo conto delle ritenute erariali, aveva applicato il potere riduttivo del 25%, accogliendo parzialmente la domanda. Il dirigente ha proposto appello, deducendo l’illegittimità costituzionale della norma invocata, la prescrizione e, nel merito, l’insussistenza della responsabilità e l’errata quantificazione del danno.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’Appello muove dal principio secondo cui i profili di illegittimità degli atti costituiscono solo un sintomo della dannosità per l’erario delle condotte che a quell’adozione abbiano concorso. Richiamando la recente Corte dei conti, Sez. I App. n. 107 del 23 aprile 2024, il Collegio ribadisce che non può ammettersi alcun automatismo tra l’illegittimità degli atti e i riflessi erariali delle condotte delle persone fisiche che vi hanno concorso.

Tale enunciazione va però attualizzata e specificata in ragione dei peculiari connotati dell’agire pubblico concretamente esaminato. La connotazione abusiva dei reiterati conferimenti a termine, idonea a dar luogo al danno comunitario in favore del lavoratore, non può generare di per sé, sotto forma di danno indiretto, la responsabilità amministrativa del dirigente che quei contratti aveva sottoscritto.

Il Collegio valorizza innanzitutto la non linearità della disciplina vigente all’epoca: l’intreccio tra la regolamentazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (allora rimandante al d.lgs. n. 368/2001), le norme regionali sui contratti a tempo determinato e il progressivo consolidamento dei principi eurounitari rendevano tutt’altro che agevole individuare la corretta soluzione gestoria. In secondo luogo, i contratti erano stati stipulati attingendo a graduatorie di idonei formate all’esito di selezioni pubbliche, sequenza che poteva ragionevolmente ingenerare la convinzione della sterilizzazione degli effetti limitativi delle vicende contrattuali precedenti, come confermato dal parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del 19 settembre 2012.

Contribuisce ad attenuare il grado di colpa la circostanza che la quantificazione del danno è emersa solo all’esito di un lungo iter contenzioso, sviluppatosi in quattro gradi di giudizio, con soluzioni interpretative consolidatesi quando il dirigente non ricopriva più l’incarico. Sul piano probatorio, le delibere di Giunta contenevano un riferimento generico al parere dell’Ufficio diretto dall’appellante, dal quale non è ricavabile la consapevolezza della palese illiceità della condotta.

Il Collegio esclude dunque la configurabilità della colpa grave, non ravvisandosi la palese o grossolana violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza. L’assenza di tale indispensabile componente rende superfluo ogni ulteriore approfondimento sugli altri profili, che restano assorbiti. Sussistono giustificati motivi, anche ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., per la integrale compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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