Inammissibile il parere contabile sul pagamento diretto al subappaltatore (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 155 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è subordinata a un duplice vaglio di ammissibilità, soggettivo e oggettivo. Sotto il profilo oggettivo, il quesito deve attenere alla materia della contabilità pubblica e all’interpretazione di una norma finanziaria idonea a ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. È dunque inammissibile la richiesta di parere che, pur involgendo profili contabili e fiscali, miri ad acquisire indicazioni sulla legittimità di una condotta da attuare in una situazione gestionale concreta e possa interferire con eventuali profili di responsabilità. La tutela dei rapporti fiscali dell’ente va piuttosto ricercata nell’istituto dell’interpello tributario, disciplinato dall’art. 11 della legge n. 212/2000.

Il Fatto

Un Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sulla corretta gestione contabile e fiscale del pagamento diretto a favore di un subappaltatore nell’ambito di un appalto pubblico di lavori. L’ente ha rappresentato che l’appaltatore aveva eseguito parte delle lavorazioni tramite un subappaltatore autorizzato, il quale aveva dichiarato di non aver ricevuto il pagamento; la stazione appaltante intendeva quindi procedere al pagamento diretto delle prestazioni, emettendo due distinti mandati, uno a favore dell’appaltatore al netto delle somme dovute al subappaltatore e uno a favore di quest’ultimo.

Il quesito riguardava, sul piano fiscale, se il pagamento diretto potesse avvenire sulla base della fattura emessa dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore in regime di reverse charge, o se occorresse una nuova fattura verso la stazione appaltante con applicazione dell’IVA. Sul piano contabile, l’ente chiedeva se la fattura dell’appaltatore dovesse comprendere l’IVA relativa alle lavorazioni subappaltate o dovesse esserne al netto.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina in via preliminare le condizioni di ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e sotto quello oggettivo. Quanto al primo, la richiesta è ammissibile perché formulata dal Sindaco, organo istituzionalmente legittimato e dotato del potere di rappresentanza dell’ente; non è di ostacolo la mancata presentazione tramite il CAL, poiché l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non preclude la richiesta diretta degli enti sub-regionali.

Sul piano oggettivo, la Corte rileva che il quesito non attiene all’interpretazione di una norma finanziaria in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Le problematiche prospettate, infatti, solo indirettamente possono riflettersi sui connessi profili di contabilità pubblica, poiché la richiesta sembra finalizzata ad acquisire, in termini di consulenza generale, indicazioni sulla legittimità di una condotta da attuare in una situazione concretamente descritta.

La Sezione aggiunge che la richiesta potrebbe interferire con eventuali profili giudiziari e di responsabilità derivanti dai comportamenti attuativi delle possibili interpretazioni accolte. Rammenta inoltre, a scopo cautelativo, l’esistenza dell’istituto dell’interpello in materia tributaria e fiscale, in particolare quello previsto per le Pubbliche Amministrazioni che agiscono quali soggetti passivi d’imposta dall’art. 11 della legge n. 212/2000, dal d.m. n. 156/2015 e dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate.

La Corte procede comunque, astraendosi da ogni valutazione sul merito, alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Richiama l’art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, che prevedeva il pagamento diretto al subappaltatore in caso di microimpresa o piccola impresa, inadempimento dell’appaltatore o richiesta del subappaltatore, disposizione riprodotta nell’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023. Osserva che il pagamento diretto costituisce una delegazione di pagamento ex lege e non ingenera un rapporto obbligatorio tra stazione appaltante e subappaltatore. Sul piano fiscale, il pagamento diretto non deroga alle regole di fatturazione ai fini IVA: il subappaltatore fattura all’appaltatore, che a sua volta fattura alla stazione appaltante l’intero importo, tenendo conto del reverse charge e dello split payment. Il parere è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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