Responsabilità contabile dell’agente di fatto per mancato riversamento di tributi (Corte dei Conti Sez. I App. n. 249 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile il rapporto con il processo penale è improntato ai principi di autonomia e indipendenza: nessun obbligo di sospensione grava sul giudice erariale in attesa della definizione del giudizio penale, anche in presenza degli stessi fatti materiali. La qualifica di agente contabile si riconosce a chi, pur privo di formale investitura, abbia avuto la materiale disponibilità di denaro o valori pubblici, risultando irrilevanti l’occasionalità, la temporaneità o la frammentarietà della gestione. Sul contabile di fatto grava l’onere di provare i motivi dell’inadempimento o i fatti estintivi dell’obbligazione, con diligenza più ampia rispetto al contabile di diritto.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ha condannato un dipendente di una società in house del Comune, affidataria del servizio di riscossione a supporto dell’Ufficio Tributi, al pagamento in favore dell’ente locale di euro 21.053,15, oltre rivalutazione e interessi, per il danno erariale derivante dal mancato riversamento di tributi minori riscossi in contanti nel periodo 1.1.2012-14.09.2016.

Il giudice di primo grado, rigettata l’istanza di sospensione in attesa del giudizio penale pendente per peculato, ha ravvisato una gestione contabile di fatto del prevenuto, con inversione dell’onere della prova a carico dell’agente. L’appellante ha censurato la decisione per il mancato accoglimento della sospensione, per asserita inammissibilità dell’azione e, nel merito, per l’estraneità ai fatti contestati e la riconducibilità della responsabilità alla società.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina anzitutto la censura preliminare sulla mancata sospensione del giudizio contabile. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui giurisdizione penale e giurisdizione contabile sono reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali, anche quando investono il medesimo fatto materiale, citando Cass. Sez. Un. n. 8927/2014 e propri precedenti.

La richiesta di sospensione risulta inoltre superata dalla sopravvenuta sentenza penale definitiva della Corte di Appello di Lecce, divenuta irrevocabile in data 12 aprile 2024, con pena concordata. Il passaggio in giudicato rafforza la ricostruzione dei fatti e la motivazione della sentenza gravata in punto di responsabilità contabile.

Quanto alle eccezioni di inammissibilità dell’azione, il Collegio le rigetta. L’atto di citazione contabile e la sentenza impugnata ricostruiscono i fatti in modo circostanziato, indicano le fonti di prova e specificano gli addebiti, così assorbendo e superando le censure difensive.

Nel merito, la Corte conferma la qualificazione del prevenuto come agente contabile di fatto. Ciò che rileva non è l’assenza di un formale incarico di incasso e riversamento, né la presenza di altri addetti, ma l’oggettivo mancato riversamento di somme riscosse e gestite per diversi anni. La Sezione richiama il principio per cui la qualità di agente contabile deriva dalla materiale disponibilità di pubblici valori, correlata al perseguimento di finalità pubbliche, senza rilievo per l’occasionalità o la frammentarietà del servizio.

La sentenza di primo grado si è pertanto conformata all’orientamento della giurisprudenza contabile, che pone a carico del soggetto inadempiente la prova dei motivi dell’inadempimento o dei fatti estintivi dell’obbligazione. Ne consegue il rigetto dell’appello, con conferma della condanna e condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 96,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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