Riduzione del compenso forfettario dei medici di medicina di gruppo e onere della prova della condizione negativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17311 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione di cui all’art. 59, comma 8, dell’ACN per la medicina generale del 23.3.2005, che subordina la corresponsione del compenso forfettario nella misura piena al mancato superamento delle percentuali ivi indicate, ha carattere generale e non si applica solo ai medici che abbiano superato il plafond alla data di entrata in vigore dell’accordo. La percentuale del 12% degli assistiti è un dato aritmetico, indipendente dalla volontà della ASL. Il meccanismo di compensazione di cui al comma 10 dello stesso articolo non è riconducibile alla compensazione in senso tecnico ex art. 1241 cod. civ., ma configura una condizione negativa ostativa all’integrarsi di un inadempimento. Grava pertanto sul debitore, e non sul medico creditore, l’onere di provare l’indisponibilità di risorse compensative derivanti dalla sottoutilizzazione di altri istituti.
Il Fatto
Alcuni medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, operanti in forma di medicina di gruppo, avevano convenuto in giudizio la ASL per ottenere il riconoscimento del diritto al compenso forfettario di euro 7,00 per assistito, previsto dall’art. 59 dell’ACN del 23.3.2005, per il periodo dal febbraio 2010 a settembre 2013. Detto compenso era stato corrisposto in misura ridotta, pari ad euro 5,00, a seguito del superamento del plafond del 12% di assistiti a livello regionale.
Il Tribunale di Napoli aveva respinto le domande e la Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la decisione, ritenendo legittima la riduzione e condizionando il diritto al compenso pieno alla prova, a carico dei medici, del mancato superamento delle percentuali e dell’assenza di risorse da compensare. Avverso tale sentenza i soli due medici indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, concernenti l’interpretazione dell’art. 59 dell’ACN del 23.3.2005. Richiamando i precedenti di Cass. n. 142/2025, nonché Cass. n. 23719/2025 e Cass. n. 23790/2026, ha affermato che la previsione del comma 8, che subordina la corresponsione del compenso forfettario al mancato superamento delle percentuali, ha carattere generale. La disposizione del comma 9, relativa all’ipotesi di percentuali già superiori alla data di entrata in vigore dell’accordo, è distinta e ulteriore rispetto a quella del comma 8. La percentuale del 12%, da calcolarsi sugli assistiti complessivi della Regione, costituisce un dato meramente aritmetico, indipendente dalla volontà della ASL, che non è tenuta a negare l’autorizzazione alla costituzione di nuove medicine di gruppo. Il primo motivo è stato pertanto ritenuto infondato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricostruito il quadro normativo del rapporto convenzionale, caratterizzato dalla necessaria uniformità del trattamento economico sul territorio nazionale, garantita dagli accordi collettivi nazionali. Ha richiamato il ruolo centrale della contrattazione collettiva nel definire la struttura del compenso del medico, come previsto dall’art. 48, comma 1, legge n. 833/1978 e dall’art. 8 d.lgs. n. 502/1992. Ha concluso che la sentenza impugnata, avendo ritenuto legittima la riduzione del compenso in applicazione dell’art. 59 dell’ACN, si è attenuta a tali principi, rigettando anche il secondo motivo.
I motivi terzo e quarto sono stati invece ritenuti fondati. La Corte ha precisato che il meccanismo di cui all’art. 59, comma 10, dell’ACN, che prevede la compensazione della maggiore spesa per il superamento di una percentuale con la disponibilità di risorse derivanti dalla sottoutilizzazione di altri istituti, non integra una compensazione in senso tecnico ex art. 1241 cod. civ., ma configura una condizione negativa ostativa all’integrarsi di un inadempimento. Richiamando i principi di cui a Cass. n. 20719 del 2023 e Cass. n. 23759 del 2016, ha evidenziato la differenza tra eccezione di compensazione e eccezione di inadempimento quanto alla distribuzione dell’onere probatorio. Nel caso di specie, la ASL, quale debitrice, avrebbe dovuto allegare l’eventuale indisponibilità di risorse compensative, gravando su di essa la prova della sussistenza della condizione negativa impeditiva del diritto del medico al compenso pieno.
In accoglimento del terzo e quarto motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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