Sanzioni civili non dovute per annualità antecedenti al d.l. n. 98/2011 in caso di tempestiva contestazione dell’an (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8571 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi dovuti alla Gestione separata, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997 non sono meri atti amministrativi ma atti di natura regolamentare che concorrono ad attuare e integrare la norma primaria, sicché da essi decorre il termine di prescrizione del credito contributivo. L’opposizione che contesti nell’an l’intero debito, ivi comprese le sanzioni civili, impedisce, ai sensi dell’art. 336, comma 1, c.p.c., il passaggio in giudicato interno del capo accessorio e dipendente. Ne consegue, alla luce di Corte cost. n. 104/2022, che per le annualità antecedenti all’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011 le sanzioni civili non sono dovute. Il superamento della soglia reddituale di €5.000 di cui all’art. 44 d.l. n. 269/2003 determina comunque l’obbligo contributivo, non configurando tale limite una franchigia sulla sola quota eccedente.
Il Fatto
La Corte d’appello di Perugia aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da un avvocato avverso un avviso di addebito emesso dall’INPS per contributi e sanzioni civili dovuti in seguito all’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata per l’anno 2010. Il giudice d’appello aveva ritenuto non maturata la prescrizione, facendola decorrere dalla data di pagamento fissata dal d.P.C.m. 12.5.2011, e aveva reputato nuova e comunque infondata l’eccezione relativa all’assoggettabilità a contribuzione del solo reddito eccedente la soglia di €5.000.
Avverso tale sentenza il professionista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo, sulla decorrenza della prescrizione; il secondo, sul computo dei contributi sulla sola quota di reddito superiore a €5.000.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato nei termini precisati in motivazione. Ha confermato che correttamente il giudice d’appello aveva fatto decorrere il dies a quo della prescrizione dalla data di scadenza del pagamento fissata dal d.P.C.m. 12.5.2011. I decreti emanati in attuazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997, secondo l’orientamento consolidato, non sono meri atti amministrativi ma atti di natura regolamentare, trovando fondamento nella fonte primaria che ne autorizza l’intervento.
Con l’opposizione, tuttavia, il professionista aveva contestato nell’an l’intero debito contributivo, comprese le sanzioni civili. Tale contestazione integrale impedisce, ai sensi dell’art. 336, comma 1, c.p.c., il passaggio in giudicato interno del capo accessorio e dipendente relativo alle sanzioni. Deve pertanto trovare applicazione il principio affermato da Corte cost. n. 104/2022, in base al quale non sono dovute le sanzioni civili per le annualità antecedenti all’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, come nel caso dell’annualità 2010.
Il secondo motivo è stato invece dichiarato infondato. La sentenza impugnata si fondava su una doppia ratio decidendi (tardività dell’eccezione e infondatezza nel merito), con la conseguenza che l’infondatezza della censura relativa a una delle due ragioni determina l’inammissibilità per difetto d’interesse della censura sull’altra.
Nel merito, la Cassazione ha ribadito che il superamento della soglia di €5.000 di cui all’art. 44 d.l. n. 269/2003 priva di rilievo ogni questione sulla natura abituale o occasionale dell’attività libero-professionale, determinando comunque l’obbligo di contribuzione alla Gestione separata. La soglia non è una fascia di esenzione né una franchigia: è estranea alla materia una concezione del limite reddituale che comporterebbe il versamento dei contributi solo sulla quota eccedente.
La sentenza è stata quindi cassata nei sensi indicati e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito, dichiarando che il ricorrente nulla deve per sanzioni civili relativamente all’iscrizione alla Gestione separata per il 2010, fermo il debito per la restante parte. Le spese dell’intero processo sono state compensate per la sopravvenienza della pronuncia costituzionale.
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Nota della Redazione
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