Remissione di querela all’estero e prova della ricezione (Cass. pen. Sez. V n. 26408 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela intervenuta all’estero non può essere validamente ricevuta dalle autorità indicate dall’art. 340, comma 1, cod. proc. pen., dovendosi applicare, per simmetria sistematica, la disposizione dell’art. 337, comma 1, cod. proc. pen., che individua nell’agente consolare l’autorità deputata a ricevere la dichiarazione di chi si trovi fuori dal territorio dello Stato. In ogni caso, la remissione deve provenire con certezza dalla persona offesa ed essere effettivamente ricevuta dall’autorità procedente, non essendo sufficiente l’invio tramite applicazioni di messaggistica istantanea o posta elettronica privo di attestazione di deposito telematico. Il vizio dedotto non rientra tra quelli proponibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con conseguente declaratoria di inammissibilità nelle forme de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..

Il Fatto

La ricorrente impugna la sentenza con cui il Tribunale di Roma, in data 13 marzo 2026, le ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero per il delitto di furto aggravato di cui agli artt. 112 n. 4, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., commesso il 12 marzo 2026 in danno della persona offesa.

Con un unico motivo la ricorrente eccepisce l’estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, sostenendo che la dichiarazione della persona offesa sarebbe stata inviata al difensore tramite l’applicazione di messaggistica istantanea e trasmessa alla Cancelleria del Tribunale.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che agli atti è presente uno stralcio di conversazione intercorsa tra persone non compiutamente identificabili su un’applicazione di messaggistica istantanea, vertente sull’invio di una somma di denaro alla persona offesa e sulla necessità che costei firmasse alcuni fogli relativi a un procedimento penale.

È inoltre acquisita una dichiarazione resa dalla persona offesa in Germania il 16 marzo 2026, con la quale si afferma di voler rimettere la querela, priva però di attestazione di avvenuto deposito sul portale telematico dedicato. Compare infine una missiva in lingua inglese inviata all’indirizzo della sezione penale del Tribunale tramite applicazione di messaggistica o posta elettronica, con indicazione di documenti allegati.

Sul piano del diritto, la Corte muove dall’art. 340, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la remissione deve essere fatta con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che la trasmetta immediatamente. Poiché nel caso concreto la dichiarazione è stata fatta all’estero, non può che valere, per simmetria sistematica, la disposizione dell’art. 337, comma 1, cod. proc. pen., che individua nell’agente consolare l’autorità deputata a ricevere la querela di chi si trovi fuori dal territorio dello Stato per un reato ivi commesso.

In ogni caso, la Corte sottolinea che non vi è alcuna prova né che la dichiarazione di remissione provenga con certezza dalla persona offesa, né che il Tribunale l’abbia effettivamente ricevuta. Il motivo è pertanto manifestamente infondato.

Il vizio dedotto, inoltre, non rientra tra quelli proponibili con ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Il ricorso è quindi scrutinato ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con declaratoria di inammissibilità nelle forme de plano. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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