Sequestro prezzo corruzione e limiti confisca equivalente corruttore (Cass. pen. Sez. 6 n. 4856 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La somma di denaro specificamente predisposta per dare esecuzione alla promessa corruttiva costituisce prezzo del reato di corruzione, anche prima della materiale dazione, ed è pertanto suscettibile di sequestro preventivo funzionale alla confisca ai sensi dell’art. 322-ter, comma 1, cod. pen.. La motivazione per relationem dell’ordinanza del tribunale del riesame è legittima ove contenga un ragionato confronto critico con le deduzioni difensive. La confisca per equivalente del profitto del reato in capo al corruttore, ai sensi dell’art. 322-ter, comma 2, cod. pen., presuppone l’accertamento di un profitto effettivamente conseguito; le utilità date o promesse al pubblico ufficiale costituiscono solo il parametro minimo per la determinazione dell’ablazione, non l’oggetto diretto della confisca.
Il Fatto
Il tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di annullamento del decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto la somma di 35.000,00 euro, rinvenuta nell’abitazione della ricorrente, indagata per corruzione e turbata libertà degli incanti in concorso con altri soggetti. Secondo l’ipotesi accusatoria, la somma costituiva una quota della tangente concordata per assicurare l’aggiudicazione dell’appalto, non ancora corrisposta al pubblico ufficiale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo generiche e manifestamente infondate le censure difensive riguardanti la carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata, sia in relazione al fumus delicti sia in relazione al periculum in mora.
Quanto al primo profilo, la Corte ha chiarito che il ricorso alla tecnica redazionale della motivazione per relationem è consentito anche nell’ambito delle impugnazioni cautelari, purché il giudice del riesame si ponga in ragionato confronto critico con le argomentazioni difensive e non si limiti a riprodurre acriticamente il contenuto del provvedimento genetico. Nel caso di specie, il tribunale aveva compiutamente esaminato gli elementi indiziari, valorizzando le conversazioni intercettate da cui emergeva il diretto coinvolgimento della ricorrente sia nella predisposizione della documentazione di gara, sia nell’approntamento delle somme destinate al pagamento della tangente.
In relazione al periculum in mora, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la misura, individuando nella somma sequestrata il prezzo del reato di corruzione, in quanto specificamente destinata all’esecuzione del patto corruttivo. Il collegamento di pertinenzialità tra il denaro e il reato era dimostrato da elementi oggettivi e univoci, quali la brevità del tempo trascorso tra le diverse tranche di pagamento e la coincidenza dell’importo con quello già consegnato all’intermediario.
La Corte ha, infine, corretto un passaggio motivazionale del tribunale, escludendo che la somma potesse essere oggetto di confisca per equivalente in capo al corruttore. Tale forma ablativa, disciplinata dall’art. 322-ter, comma 2, cod. pen., presuppone l’accertamento di un profitto effettivamente conseguito dal corruttore, mentre le utilità date o promesse al pubblico ufficiale rappresentano esclusivamente il criterio residuale per determinarne l’ammontare minimo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.