Querela tardiva e contestazione suppletiva dell’aggravante non salvano il processo (Cass. pen. Sez. V n. 26405 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto divenuto procedibile a querela per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, ove sia decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, il giudice è tenuto a rilevare immediatamente il difetto della condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. È preclusa al Pubblico ministero la modifica dell’imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione suppletiva di un’aggravante che renda il reato procedibile d’ufficio. La modifica dell’imputazione non può essere utilizzata come strumento per neutralizzare una causa ormai perfezionata di arresto del processo. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna perché l’azione penale non può essere proseguita.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna inflitta al ricorrente per il delitto di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi degli artt. 99, quarto comma, e 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi impossessato di energia sottraendola alla società erogatrice mediante un allaccio abusivo alla rete di distribuzione.
Nel giudizio di primo grado la difesa aveva eccepito la sopravvenuta procedibilità a querela del furto e aveva chiesto il proscioglimento, in assenza di querela tempestiva della società offesa. Il Tribunale, però, aveva ritenuto legittima la contestazione suppletiva dell’aggravante della destinazione dell’energia a pubblico servizio o a pubblica utilità, intervenuta quando il termine per querelare era ormai spirato, e aveva condannato l’imputato. La questione arriva in Cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato e l’accoglimento del primo motivo assorbe le ulteriori censure. La Corte ricostruisce le scansioni processuali: per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022 era mutato il regime di procedibilità del furto e trovava applicazione la disciplina transitoria dell’art. 85 del medesimo decreto.
Per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della riforma, il termine per proporre querela decorreva da quella data. Decorso inutilmente il termine, l’azione penale diveniva improcedibile per difetto della condizione di procedibilità. Nel caso concreto il termine era spirato senza che la società erogatrice avesse proposto querela.
Il Tribunale, anziché rilevare immediatamente la sopravvenuta improcedibilità, aveva consentito la prosecuzione del giudizio e aveva permesso al Pubblico ministero di contestare in un momento successivo l’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., idonea a rendere il reato procedibile d’ufficio.
Tale opzione interpretativa contrasta con la decisione delle Sezioni Unite del 26 marzo 2026: ove sia decorso il termine senza querela, il giudice deve rilevare subito la mancanza della condizione di procedibilità e resta preclusa ogni modifica dell’imputazione finalizzata a incidere sul regime di procedibilità. La Corte colloca questo approdo nel solco della sentenza Sezioni Unite Domingo, n. 49935 del 28.09.2023, che ha escluso l’uso della modifica dell’imputazione per neutralizzare una causa ormai perfezionata di arresto del processo, e di Sez. V n. 3741 del 22.01.2024.
Applicando tali coordinate, una volta spirato il termine per la querela l’azione penale non poteva essere proseguita. La prosecuzione del giudizio, fondata sulla tardiva contestazione dell’aggravante, ha violato gli artt. 129 cod. proc. pen. e 85 d.lgs. n. 150 del 2022. Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 517 c.p.p. – Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento