Rendiconto dell’amministratore giudiziario e integrazione con somme dovute per sentenza irrevocabile (Cass. pen. Sez. V n. 9912 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sul conto della gestione dell’amministratore giudiziario di beni sottoposti a misura di prevenzione, disciplinato dall’art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011, non può concludersi con la mancata approvazione del rendiconto, né con un accertamento sulla diligenza del professionista. Esso si chiude con l’approvazione del conto o con l’invito alla sanatoria di irregolarità e incompletezze. Il giudice di rinvio, tuttavia, può integrare il rendiconto prendendo atto delle somme riconosciute dovute all’amministrazione giudiziaria da una sentenza penale passata in giudicato, senza compiere alcun autonomo accertamento sulla responsabilità dell’amministratore. In sede di rinvio, ai sensi dell’art. 627, comma 2, cod. proc. pen., i poteri istruttori del giudice sono identici a quelli del giudice il cui provvedimento è stato annullato e non richiedono l’iniziativa delle parti.
Il Fatto
Un amministratore giudiziario aveva gestito alcuni beni, rappresentati da società, sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento di prevenzione. Circa due anni dopo il conferimento, l’incarico gli era stato revocato. Il Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione, con ordinanza del 5 dicembre 2019, non aveva approvato il conto finale della gestione, rilevando la mancata presentazione dei bilanci delle società e altre irregolarità contabili.
Su ricorso dell’amministratore, la Prima sezione della Corte di cassazione, con sentenza emessa il 12 febbraio 2021, aveva annullato con rinvio il provvedimento, affermando che il giudizio sul rendiconto non può sfociare nella mancata approvazione né in un accertamento sulla responsabilità dell’amministratore. In sede di rinvio, il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 13 maggio 2024, aveva integrato il rendiconto con alcune somme e lo aveva approvato. Proponeva allora ricorso per cassazione l’amministratore.
La Motivazione della Corte
La Quinta sezione penale rigetta il ricorso e conferma la decisione del giudice del rinvio. Quanto al primo motivo, la Corte osserva che il Tribunale non ha affatto negato l’approvazione del conto, ma lo ha approvato dopo averlo integrato con talune somme dovute dall’amministratore. Tali somme erano già state accertate con sentenza irrevocabile di condanna per peculato e falso, con contestuale risarcimento del danno in favore dell’amministrazione giudiziaria.
Il Tribunale, dunque, non ha svolto alcun autonomo accertamento sulla diligenza del professionista: si è limitato a prendere atto di quanto risultava dovuto in forza di un giudicato penale. La pretesa contraddizione tra l’affermazione di estraneità del tema della diligenza al giudizio sul conto e l’ordine di versamento delle somme è quindi solo apparente. Il principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento resta rispettato, perché l’esito del giudizio è l’approvazione del rendiconto, non il diniego.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara manifestamente infondato. Il ricorrente sosteneva che la rinnovazione dell’istruttoria in sede di rinvio fosse possibile solo su iniziativa delle parti e nei limiti dell’art. 603 cod. proc. pen. La Corte replica che l’acquisizione dei provvedimenti giudiziari non era subordinata ad alcuna richiesta di parte: ai sensi dell’art. 627, comma 2, cod. proc. pen., i poteri del giudice di rinvio sono identici a quelli del giudice il cui provvedimento è stato annullato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.