Concordato in appello inammissibili ricorsi su motivi rinunciati e pena non illegale (Cass. pen. Sez. II n. 9902 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concordato in appello disciplinato dall’art. 599-bis cod. proc. pen., la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata su quegli aspetti, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si propongano censure attinenti proprio ai motivi rinunciati, non essendo più possibile rilevare, nemmeno d’ufficio, eventuali questioni di nullità ad essi collegate. Il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta non deve motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, perché la cognizione resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. La pena concordata è impugnabile solo quando sia illegale, e cioè diversa per genere, specie o quantità da quella prevista dall’ordinamento, non quando sia meramente illegittima o eccessiva. Le pene accessorie, conseguendo di diritto alla condanna, sono estranee all’accordo e il giudice di appello deve applicarle anche d’ufficio.

Il Fatto

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, con sentenza del 19.07.2023, aveva riconosciuto numerosi imputati responsabili di reati in materia di armi, rapina, furto e ricettazione, escludendo l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e altre circostanze, e irrogando pene differenziate, talora con l’applicazione della recidiva e della continuazione.

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 01.07.2024, ha definito le posizioni degli imputati ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., prendendo atto delle proposte di concordato sulla pena, precedute dalla rinuncia ai motivi di gravame diversi dal trattamento sanzionatorio e con il consenso del pubblico ministero, rideterminando le pene in misura ridotta. Contro tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa applicazione delle pene accessorie, l’illegalità ed eccessività della pena, il difetto di verifica ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., la violazione del divieto di reformatio in pejus e la mancata esclusione della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’istituto del concordato in appello come un accordo processuale sui motivi di gravame, che si perfeziona su una sentenza di primo grado già munita di accertamento del reato. Da ciò deriva che, una volta intervenuta la rinuncia ai motivi, la cognizione del giudice resta limitata a quelli non rinunciati e la sentenza diventa definitiva sugli altri; pertanto il giudice di secondo grado non è tenuto né a motivare sull’assenza delle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen., né a pronunciarsi su nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, perché queste attengono a profili non più devoluti.

Quanto alla nozione di pena illegale, il collegio richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 877 del 2022 (Sacchettino), secondo cui è illegale soltanto la pena che ecceda i limiti edittali generali o quelli previsti per singole fattispecie, restando irrilevanti gli errori compiuti nei passaggi intermedi di determinazione. Ne discende che l’art. 599-bis cod. proc. pen. rende la pena concordata vincolante nella sua integralità, salvo che essa sia estranea all’ordinamento per genere, specie o quantità; diversamente si verte in ipotesi di mera illegittimità, rimediabile solo con i mezzi di impugnazione ordinari e non con il ricorso per cassazione avverso il concordato. Su questa base la Corte dichiara inammissibili le censure sull’eccessività della pena e sulla misura degli aumenti per la continuazione, richiamando anche Sezioni Unite n. 40910 del 2005 (Morales).

La Corte si sofferma poi sulle pene accessorie, ribadendo, sulla scorta di Sezioni Unite n. 8411 del 1998 (Ishaka), che esse conseguono di diritto alla condanna e che il giudice di appello deve applicarle anche d’ufficio, trattandosi di statuizione estranea all’accordo delle parti. Tuttavia, l’imputato che lamenti l’omessa applicazione di una pena accessoria a lui sfavorevole difetta di interesse a ricorrere, perché sollecita l’annullamento di una decisione per non aver provveduto in senso a lui pregiudizievole.

Quanto alla rinuncia ai motivi, la Corte precisa che essa si estende anche alle censure sulla recidiva e sul riconoscimento di attenuanti, nonché ai motivi “nuovi” non collegati a quelli originari. Il diniego della sospensione condizionale della pena è infine giudicato non censurabile quando la pena concordata sia di per sé ostativa al beneficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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