Inammissibile il ricorso sul ruolo di amministratore di fatto nella bancarotta (Cass. pen. Sez. VII n. 26115 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la qualifica di amministratore di fatto può essere desunta dalle stesse dichiarazioni dell’imputato che ammetta di aver effettuato pagamenti per conto della società e di averne adottato le decisioni, anche di carattere organizzativo. Ai fini della configurabilità del reato, il pericolo concreto di pregiudizio per la soddisfazione dei creditori si realizza quando le somme siano destinate a scopi estranei a quelli sociali, con incidenza sulla solidità economica dell’impresa. In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, pur inferiore a un terzo, è legittima se adeguatamente motivata; è parimenti ammissibile la decisione che fissa la pena base nel minimo edittale e applica nella misura minima la diminuzione per le attenuanti generiche, non sussistendo un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, che si fondano su presupposti diversi.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 22.09.2025, ha confermato la condanna in punto di responsabilità. Avverso tale pronuncia il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità e al ruolo di amministratore di fatto, nonché un secondo motivo sulla determinazione della pena.

La questione centrale investe la qualificazione della posizione soggettiva del ricorrente nella gestione societaria e la congruità del trattamento punitivo, in particolare l’entità della riduzione applicata per le circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. Le doglianze, osserva la Corte, mirano a una non consentita rivalutazione degli elementi probatori, a fronte della congrua motivazione della Corte territoriale e di quella conforme di primo grado sulla gestione societaria da parte del ricorrente.

Sul ruolo rivestito, la Corte rileva che dalle maglie della sentenza impugnata e da quella di primo grado emerge con chiarezza come il ricorrente abbia personalmente affermato di aver effettuato pagamenti per conto della società e di aver preso decisioni, tra cui quella relativa al cambio di denominazione societaria. Tali circostanze depongono per la qualifica di amministratore di fatto.

Quanto all’atto di cessione dei crediti, il ricorrente ne risulta beneficiario senza aver fornito alcuna indicazione congrua sulla destinazione dei proventi ai fini sociali; anzi, tale destinazione è smentita dal curatore. Sulla sussistenza del dolo e sul pericolo concreto, la Corte sottolinea che il pericolo si è realizzato perché il ricorrente ha destinato «a scopi differenti rispetto a quelli sociali» somme ingenti, incidendo sulla solidità economica dell’impresa ed erodendo le consistenze patrimoniali a garanzia dei creditori. La Corte ricorda che si tratta di reato di condotta di pericolo concreto e che la differente destinazione è avvenuta nella piena consapevolezza di indirizzare le somme a scopi diversi da quelli societari.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Il quantum di pena irrogato è congruo e adeguatamente motivato. La riduzione per la concessione delle attenuanti generiche è inferiore a un terzo ma pari a un quarto. La Corte richiama il principio per cui la discrezionalità del giudice nell’applicare la diminuzione deve trovare giustificazione nella motivazione, con onere tanto più intenso quanto più contenuta è l’incidenza del beneficio (Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019), precisando che nel caso di specie la riduzione è comunque superiore alla media. È inoltre legittima la decisione che determini la pena base nel minimo edittale e applichi nella misura minima la diminuzione per le attenuanti generiche, non sussistendo un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, che si fondano su presupposti diversi (Sez. 4, n. 36532 del 15/09/2021).

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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