Rendita catastale aerogeneratore: saggio fisso del 2% e stima diretta (Cass. civ. Sez. V n. 31588 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l’Agenzia delle Entrate non dispone di alcun potere discrezionale nell’individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario ex art. 29 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, dovendo lo stesso essere determinato, anche per gli immobili classificati nei gruppi D ed E, in misura fissa e inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, senza che rilevi che per detti immobili la rendita debba essere determinata per stima diretta ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 1142/1949. Il saggio di fruttuosità per i fabbricati di gruppo D è pertanto pari al 2 per cento. L’utilizzazione di dati istruttori a riscontro della rettifica catastale opera sul piano dell’onere della prova e non integra una postuma integrazione del deficit motivazionale dell’atto, quando la motivazione originaria sia adeguata.

Il Fatto

La società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate nel 2013, relativi alla rendita catastale di un parco eolico classificato in categoria D/1 e situato nell’agro di un Comune. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado respingeva l’appello, confermando la rendita rideterminata dall’Ufficio sulla base di una stima diretta con valore unitario per MW e saggio di fruttuosità del 2 per cento.

Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo violazione del divieto di ius novorum, nullità della sentenza per motivazione per relationem, omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme in materia di stima diretta e saggio di interesse. L’Agenzia resisteva con controricorso; il Comune restava intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, relativi alla pretesa integrazione tardiva della motivazione dell’avviso. Rileva che i fatti posti a fondamento dell’atto sono gli stessi indicati dalla contribuente nella proposta DOCFA e che il dissenso non verte sulla consistenza catastale, sull’ubicazione o sugli esiti della ristrutturazione, bensì sulla valutazione tecnica di tali fatti. Ne deriva che, ferma la preclusione a una postuma integrazione sanante di una motivazione carente, non è precluso all’Amministrazione controdedurre in giudizio per difendere una motivazione ab origine adeguata, anche con nuovi argomenti o documenti rilevanti sul piano del thema decidendum e del thema probandum. L’utilizzo di dati istruttori opera sul piano dell’onere della prova e non incide sul requisito strutturale della motivazione.

Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce che la motivazione per relationem è censurabile solo quando il decisum si fondi esclusivamente su un rinvio acritico a precedenti non ricollegati alla fattispecie. Nel caso di specie il rinvio non esaurisce la motivazione, che ricostruisce autonomamente il valore del fabbricato con riferimento al periodo economico fissato dal D.M. 20 gennaio 1990 e alla stima per via diretta ex art. 10 del R.D.L. n. 652/1939, con riduzione dei costi per evoluzione tecnologica e ridotta vita utile dell’impianto.

I motivi quarto e quinto, incentrati sull’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., sono disattesi: le censure non riguardano un fatto storico, ma investono l’apprezzamento probatorio del giudice di merito, rispetto al quale la ricorrente propone una valutazione alternativa, non inquadrabile nel paradigma invocato.

I motivi sesto e settimo, infine, attengono alla metodologia di determinazione della rendita. La Corte ribadisce che gli immobili in categoria D/1 sono valutabili con stima diretta e che il saggio di capitalizzazione è determinato uniformemente per ciascun gruppo catastale, senza margini di discrezionalità applicativa. Per i fabbricati di gruppo D il tasso è pari al 2 per cento, in misura inversa rispetto ai moltiplicatori del d.m. 14 dicembre 1991. In mancanza di contestazioni sul gruppo o sul valore di mercato, l’Amministrazione non può applicare un tasso diverso. La sentenza impugnata risulta conforme a tali principi e il ricorso è integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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