Accertamento induttivo e operazioni inesistenti: onere della prova e sovrafatturazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 10225 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni inesistenti, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare l’inesistenza dell’operazione. Solo una volta assolto tale onere, il contribuente è tenuto a provare l’effettiva esistenza dell’operazione, prova che non può consistere nella mera esibizione della fattura, nella regolarità formale delle scritture contabili o nell’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. La sovrafatturazione integra un’ipotesi di operazione oggettivamente inesistente in parte qua. Quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, l’IVA non è detraibile e il costo non è deducibile per difetto di inerenza; per le imposte sui redditi, invece, i costi sono deducibili anche in caso di consapevolezza della frode, salvi i limiti di effettività e inerenza.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società operante nel settore della gioielleria, con il quale rettificava le dichiarazioni IRAP e IVA per l’anno 2010, disconoscendo la deduzione della quota di ammortamento di beni strumentali. L’accertamento si fondava su una verifica della Guardia di Finanza, dalla quale sarebbe emerso che la società aveva utilizzato fatture emesse da una società fornitrice per operazioni ritenute inesistenti, relative all’acquisto di macchinari.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della società e dei soci, ma la Commissione Tributaria Regionale, in riforma, annullava l’atto impositivo. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri, la violazione delle norme in materia di prove per le operazioni inesistenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972, censurando la sentenza impugnata per non aver correttamente applicato i principi in tema di riparto dell’onere probatorio nelle ipotesi di fatture per operazioni inesistenti. I giudici di legittimità hanno ribadito che, mentre la regolare fattura costituisce titolo valido per la detrazione dell’IVA e la deduzione del costo, quando l’Ufficio contesti l’inesistenza dell’operazione, è onere dello stesso fornire elementi idonei a dimostrare che l’operazione non è stata effettuata.
La Corte ha precisato che la prova dell’effettività dell’operazione non può essere desunta dalla mera esibizione delle fatture o dalla regolarità dei mezzi di pagamento, poiché questi sono strumenti facilmente falsificabili e tipicamente utilizzati per simulare operazioni fittizie. In particolare, quanto alla sovrafatturazione, essa integra un’operazione oggettivamente inesistente per la parte eccedente il valore reale della fornitura, sicché la circostanza che i macchinari siano stati effettivamente acquistati non esclude la parziale inesistenza dell’operazione contestata.
La CTR, invece, aveva inferito la realtà dell’operazione dal fatto che i macchinari fossero stati montati per il valore del contributo pubblico e dall’assenza di restituzione delle somme pagate tramite bonifico, trascurando che tali elementi sono compatibili con un’ipotesi di interposizione fittizia e sovrafatturazione. La Corte ha cassato la sentenza con rinvio, affinché il giudice del rinvio accerti se le fatture, pur riferendosi a beni effettivamente acquistati presso terzi, siano state emesse da un soggetto estraneo alla transazione per importi maggiori di quelli reali, verificando poi la quota di costi deducibile e detraibile.
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Nota della Redazione
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