Rendita catastale aerogeneratori: saggio di fruttuosità fisso al 2 per cento (Cass. civ. Sez. V n. 31590 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l’Amministrazione finanziaria non dispone di alcun potere discrezionale nell’individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, cui fa riferimento l’art. 29 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142. Il saggio deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei gruppi D ed E, in misura fissa e inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991. Non rileva che, per tali immobili, la rendita debba essere determinata per stima diretta ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 1142/1949, poiché ai fini fiscali il valore si determina applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto i moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, richiamato dall’art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dai quali in senso inverso si ricava il saggio di capitalizzazione. Per i fabbricati del gruppo D il tasso è pertanto pari al 2 per cento.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’avviso di accertamento, notificato nel 2012, con cui l’Ufficio ha rideterminato la rendita catastale di una piazzola di un aerogeneratore di un parco eolico, classificato in categoria D/1, a seguito di DOCFA. La società contribuente impugnava l’atto; la Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale, in secondo grado, accoglieva parzialmente l’appello.

Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La contribuente resiste con controricorso. La questione centrale attiene alla determinazione del saggio di fruttuosità applicabile agli immobili a destinazione speciale.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ., lamentando una motivazione solo apparente e incomprensibile. La censura è infondata: la sentenza impugnata esplicita in maniera sufficiente la propria ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico-giuridico seguito, come conferma la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 15883 del 2017; Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016; Cass. n. 9113 del 2012).

Il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre, infatti, solo quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo impossibile ogni controllo.

Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia la violazione del d.m. 14 dicembre 1991 per illegittima rideterminazione del saggio di capitalizzazione. La doglianza è fondata. Gli immobili censiti in categoria D/1 rientrano nell’ipotesi dell’art. 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e non sono valutabili tramite classificazione tariffaria, bensì con stima diretta secondo il d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142.

La Corte ribadisce che l’Amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale nell’individuazione del saggio di interesse: esso deve essere determinato, anche per i gruppi D ed E, in misura fissa e inversa rispetto ai moltiplicatori del d.m. 14 dicembre 1991 (Cass. n. 16673/2021; Cass. n. 6554/2020; Cass. n. 14399/2017). La discrezionalità può riguardare la classificazione nel gruppo o il valore dell’immobile, ma non il tasso di interesse, che per i fabbricati di gruppo D è pari al 2 per cento.

Pertanto, in mancanza di contestazioni sul gruppo di appartenenza o sul valore di mercato, l’Amministrazione non può applicare un tasso diverso. La sentenza impugnata, che aveva applicato un saggio dell’1,50 per cento, non è conforme ai principi enunciati. Il secondo motivo va accolto, il primo respinto, con cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

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