Motivazione apparente e omesso esame dei cespiti “imbullonati” nella rendita catastale (Cass. civ. Sez. V n. 31383 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione, restando il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Quest’ultimo è violato solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti obiettivamente incomprensibile. È invece ravvisabile l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., quando il giudice d’appello, nel ricostruire la base imponibile della rendita catastale a seguito della novella di cui all’art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208/2015, non si confronti con il materiale probatorio prodotto dalle parti né chiarisca le ragioni della ritenuta irrilevanza catastale dei cespiti c.d. imbullonati. Le relative valutazioni, implicando accertamenti in fatto, sono demandate al giudice del merito.
Il Fatto
Una società presentava nel 2016 una dichiarazione DOCFA volta a ridurre la rendita catastale di un complesso immobiliare, escludendo i cespiti c.d. imbullonati, ossia impianti e macchinari fissati al suolo ma funzionali a uno specifico processo produttivo e non integrati nella struttura. La pretesa trovava fondamento nella modifica introdotta dall’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015, c.d. legge di stabilità 2016. L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento d’estimi catastali per il 2017, riproponendo il valore originario e non riconoscendo lo scorporo.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente in ordine al calcolo proposto. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, riducendo le sanzioni al minimo edittale e compensando le spese, ma confermando la validità dell’accertamento. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi; resisteva l’Agenzia con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi — nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 32, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, oltre che dell’art. 112 cod. proc. civ. — vengono esaminati congiuntamente e respinti. Il Collegio riconosce che la motivazione non è sempre chiara, ma esclude la violazione del minimo costituzionale: il giudice d’appello ha ritenuto che l’ammontare della rendita non fosse modificato dalla novella, disattendendo implicitamente le ragioni della contribuente.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui, dopo la riforma del 2012, il controllo sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del rispetto dell’art. 111, comma 6, Cost., citando Cass. Sez. 1 n. 7090 del 2022 e Cass. Sez. L n. 27112 del 2018. La motivazione è espressa e non meramente apparente.
Il terzo motivo — omesso esame di un fatto decisivo — è invece fondato. La Commissione Regionale ha espresso la propria convinzione senza confrontarsi con il materiale probatorio prodotto dalle parti, né ha chiarito le ragioni della ritenuta irrilevanza catastale dei beni oggetto del DOCFA. L’omessa pronuncia su un fatto discusso tra le parti integra il vizio dedotto.
Parimenti fondato è l’unico motivo di ricorso incidentale dell’Agenzia, che investe la medesima questione. La Corte osserva che le valutazioni sulla scorporabilità degli impianti comportano accertamenti in fatto, non demandabili al giudice di legittimità.
La sentenza viene pertanto cassata e rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado di Roma, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. L’accoglimento del terzo motivo e del ricorso incidentale assorbe i motivi quarto e quinto.
Nota della Redazione
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