Scrittura privata non sottoscritta dal compratore e prova della proprietà (Cass. civ. Sez. II n. 10555 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prove documentali, la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l’abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato. L’effetto sanante non opera se la scrittura è prodotta da un soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto sottoscriverla. La demolizione medio tempore degli annessi agrari non incide sull’accertamento della proprietà, poiché non impedisce al titolare di pretenderne la ricostruzione. La verifica del dies a quo del possesso ai fini dell’usucapione va condotta sul complesso delle risultanze istruttorie, non sulla sola data della scrittura.

Il Fatto

Il ricorrente evocava in giudizio i controricorrenti davanti al Tribunale, rivendicando la proprietà di alcuni immobili e invocando la restituzione e il risarcimento del danno. I convenuti resistevano ed eccepivano in via riconvenzionale la proprietà esclusiva per usucapione. Il Tribunale accoglieva nel resto la domanda principale, rigettando l’eccezione di usucapione.

La Corte di Appello, con la sentenza impugnata, accoglieva il gravame dei controricorrenti e rigettava la domanda del ricorrente. Quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. La causa giungeva in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva che, nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata può far parte del collegio e essere nominato relatore, non versando in situazione di incompatibilità ex artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., poiché la proposta non rivela funzione decisoria né assume valore di pronuncia definitiva. Sul punto richiama Sez. U n. 9611 del 2024.

Nel merito, il Collegio non condivide la proposta di inammissibilità o manifesta infondatezza. Quanto alla rivendicazione dell’aia, la Corte di Appello ha accertato, con apprezzamento di fatto non censurabile, che il dante causa del ricorrente aveva acquistato soltanto un diritto di uso e non un diritto di comproprietà. Tale statuizione, ratio del rigetto, non è attinta specificamente dai motivi.

Per gli annessi agrari insistenti sull’aia, invece, la Corte di Appello ha ritenuto erroneamente decisiva la loro demolizione medio tempore, pur dando atto che la comproprietà era stata trasferita al dante causa del ricorrente. La circostanza non rileva sull’accertamento della proprietà, poiché non impedisce al titolare di pretenderne la ricostruzione.

I motivi vanno quindi scrutinati con riferimento ai soli annessi agrari e, in relazione a essi, sono fondate la prima e la seconda censura. La Corte di Appello non si è posta il problema della revoca della proposta prima dell’accettazione, ex art. 1328 c.c., né ha considerato che il documento non era stato prodotto dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverlo. Nella scrittura mancava la firma del compratore, onde l’effetto sanante poteva prodursi solo ove il documento fosse stato prodotto dallo stesso acquirente, prima della revoca. Sul punto la Corte ribadisce il principio di Cass. Sez. 3 n. 13548 del 2006, cui si affiancano Cass. Sez. 3 n. 12120 del 2006 e Cass. Sez. 3 n. 3810 del 2004.

Il terzo motivo è assorbito. Il quarto è fondato, poiché la verifica del dies a quo del possesso ai fini del termine ventennale di usucapione avrebbe dovuto essere condotta sul complesso delle risultanze istruttorie, comprese le deposizioni sulla sostituzione del cancello, e non sulla sola data della scrittura. La sentenza è cassata nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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