Revocatoria, il debitore può eccepire la nullità del titolo del credito (Cass. civ. Sez. III n. 21469 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., la facoltà del creditore di allegare un credito anche solo litigioso o eventuale non esonera il giudice dall’esaminare l’eccezione di nullità del titolo di quel credito. La validità del titolo è questione pregiudiziale rispetto all’azione revocatoria, distinta dalla prova del credito, e il debitore convenuto può sempre eccepirne la nullità per paralizzare l’iniziativa del creditore. L’eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, se formulata sin dal primo grado con sufficiente specificità, non costituisce una nuda contestazione di fatti ed è rilevabile d’ufficio; la sua tardiva proposizione in comparsa conclusionale integra autonoma ragione di inammissibilità.

Il Fatto

Una banca concede un credito a una società, garantito da quattro fideiussori. Costoro, insieme alle rispettive mogli, costituiscono successivamente un fondo patrimoniale. La banca, sospettando intenti elusivi, comunica ai fideiussori e alla debitrice principale la decadenza dal beneficio del termine e chiede la restituzione immediata dell’intera somma.

I fideiussori propongono davanti al Tribunale di Bari una causa per accertare l’inesistenza del credito. Con autonomo atto la banca cita quindi i fideiussori per la revocatoria degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. Il Tribunale e poi la Corte d’Appello di Bari accolgono la revocatoria, ritenendo sufficiente che il credito sia controverso e considerando estranee al giudizio le questioni sulla nullità delle fideiussioni.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, che denunciano violazione degli artt. 1325, 1418, 1419, 1421 e 1957 cod. civ., dell’art. 2 legge n. 287/1990 e delle norme processuali sulla rilevabilità delle eccezioni. I ricorrenti contestano la ratio della sentenza d’appello, secondo cui l’eccezione di nullità era tardiva perché contenuta nella memoria conclusionale di replica.

La Corte rileva anzitutto che i ricorrenti dimostrano di avere eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust sin dal primo grado, con un’eccezione sufficientemente specifica, ribadita poi in appello. Non si tratta dunque di una nuda contestazione di fatti, come tale non suscettibile di rilievo officioso in cassazione.

Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra prova del credito e validità del titolo. La Corte afferma che altro è la prova del credito, altro la validità del suo titolo. Chi agisce in revocatoria può limitarsi ad allegare un credito anche controverso o eventuale per dimostrare la propria qualità di creditore, ma ciò non impedisce al debitore convenuto di eccepire la nullità del titolo di quel credito.

La Corte distingue la propria precedente n. 15275/2023, che in massima potrebbe sembrare di segno contrario. In quel caso l’azione di nullità era stata esercitata in altro giudizio e il debitore aveva sostenuto che ciò precludesse la revocatoria: la Corte vi aveva osservato che il rapporto tra azione di nullità e revocatoria si pone in termini di pregiudizialità, non di dipendenza dallo stesso titolo ex art. 36 cod. proc. civ., e che la revocatoria può essere proposta anche a tutela di crediti eventuali o litigiosi.

Ne consegue che l’eccezione di nullità del titolo è pregiudiziale rispetto alla revocatoria e può paralizzarne l’esercizio. È quindi errata la ratio decidendi che, dal potere del creditore di far valere un credito litigioso, traeva la conclusione che tutte le questioni sulla validità delle fideiussioni esulassero dal perimetro del giudizio. Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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