Vittime di reati mafiosi: estraneità alla mafia requisito costitutivo del Fondo (Cass. civ. Sez. III n. 17987 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di elargizioni a favore delle vittime di reati di tipo mafioso, il requisito della estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali costituisce elemento costitutivo originario della fattispecie legale che dà diritto all’accesso al Fondo di rotazione istituito dalla legge n. 512 del 1999. Si tratta di un pre-requisito tassativo e stringente di meritevolezza, funzionale allo scopo di sostegno alle vittime della mafia e di contrasto ai fenomeni d’infiltrazione mafiosa. Ne deriva che l’art. 15, comma 1, lett. c), legge n. 122 del 2016 non ha efficacia innovativa, ma meramente ricognitiva di un connotato intrinseco alla fattispecie. Sotto il profilo sostanziale il requisito non si esaurisce nella condizione di incensurato o nella mancanza di affiliazione, ma postula in positivo una condotta di vita antitetica al codice mafioso, il cui onere probatorio grava sul richiedente la provvidenza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda con cui la moglie e le figlie di un soggetto ucciso in un agguato avevano chiesto il riconoscimento del diritto di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, in relazione alle somme loro riconosciute da alcune sentenze del Tribunale di Ragusa.
Il giudice di appello aveva ritenuto che il congiunto fosse inserito in ambienti malavitosi e che il delitto fosse maturato nell’ambito di una guerra fra clan. Da qui il ricorso per cassazione dei familiari, affidato a tre motivi e resistito dal Ministero dell’Interno.
La Motivazione della Corte
La Sezione Terza affronta anzitutto il motivo con cui le ricorrenti lamentavano la formazione di un giudicato interno sui requisiti di accesso e un vizio di ultrapetizione del giudice di appello. Il motivo è dichiarato in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato: la ratio decidendi della prima sentenza era oggetto specifico del gravame, e il giudice d’appello ha il potere-dovere di qualificare correttamente il rapporto, purché non mutino petitum e causa petendi.
Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce il quadro normativo. Il requisito dell’estraneità agli ambienti malavitosi sussiste ininterrottamente sin dall’entrata in vigore della legge n. 302 del 1990, come già affermato da Cass. Sez. 3 n. 28820 del 2019 e ribadito da Cass. n. 28627 del 2023 e Cass. n. 12146 del 2024. Esso è pre-requisito immanente alla legge istitutiva del Fondo, pena la negazione dello scopo perseguito.
La Corte conforta l’esegesi con l’argomento testuale: il comma 3 dell’art. 4 legge n. 512 del 1999 individua gli elementi negativi della fattispecie, mentre il comma 4 disciplina i fatti impeditivi dell’esercizio di un diritto già sorto. L’inciso introdotto nel 2016 è stato collocato nel comma 3, tra gli elementi costitutivi, non tra le eccezioni.
Viene richiamata Corte cost. n. 122 del 2024, che ha qualificato l’estraneità come requisito tassativo e stringente di meritevolezza. La Corte precisa infine che il requisito postula una condotta di vita antitetica al codice mafioso, con onere probatorio a carico del richiedente.
Quanto al terzo motivo, la Corte esclude la valenza innovativa della norma del 2016 e precisa che “istanze non ancora definite” sottintende la presenza di un contenzioso giurisdizionale non ancora approdato al giudicato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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