Azione redibitoria, vizio grave e riconoscimento del venditore (Cass. civ. Sez. II n. 3716 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione redibitoria, l’esercizio della garanzia è legittimato soltanto da vizi che concretino un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., da individuare in funzione della capacità del bene di risultare inidoneo all’uso cui era destinato. Il riconoscimento del vizio da parte del venditore esclude la necessità della denuncia da parte del compratore e comporta l’interruzione della prescrizione ex art. 2944 cod. civ. L’apprezzamento sull’esistenza e sulla gravità del vizio, come il giudizio di inutilizzabilità concreta del bene, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei rigorosi limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una struttura sanitaria acquirente conveniva in giudizio la società venditrice e la società importatrice di un mammografo, chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita per vizi, la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava le domande.
La Corte d’appello, in riforma, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’importatrice, accertava la risoluzione per inadempimento e condannava la venditrice alla restituzione del prezzo, rigettando la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. La venditrice ricorreva per cassazione con quattro motivi; l’acquirente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il vizio di motivazione. Richiamando il consolidato indirizzo, ribadisce che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità è limitato al minimo costituzionale: è denunciabile solo la motivazione assolutamente mancante, meramente apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. La sentenza impugnata ha invece ricostruito la successione dei fatti e ha argomentato specificamente sulla gravità del vizio, sì che la censura è infondata.
Sul secondo motivo la Corte lo dichiara inammissibile. Le doglianze su decadenza e prescrizione sono costruite per ottenere una ricostruzione in fatto diversa da quella del giudice di merito, senza veicolare l’omesso esame di un fatto decisivo. Il riconoscimento del vizio da parte della venditrice esclude la necessità della denuncia del compratore e interrompe la prescrizione: le deduzioni non si attagliano alla fattispecie.
Quanto al motivo sull’omesso esame della consulenza tecnica, la Corte rileva che la sentenza ha espressamente dato atto che la rumorosità era stata accertata anche dal consulente d’ufficio. Il mancato recepimento della diversa valutazione del consulente non integra il vizio, perché il giudice ha motivato il proprio giudizio di inutilizzabilità concreta del macchinario. Nella specie non è ravvisabile nemmeno la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., che richiede la deduzione di prove poste a fondamento della decisione fuori dei poteri ufficiosi, non la diversa valutazione delle prove proposte.
Sulla risoluzione, la Corte conferma che gli artt. 1490 e 1492 cod. civ. vanno letti in collegamento con l’art. 1455 cod. civ.: l’azione è legittimata solo da vizi di non scarsa importanza. L’apprezzamento sull’inidoneità all’uso del bene resta estraneo al sindacato di legittimità.
Sul ricorso incidentale, la Corte esclude l’applicabilità della disciplina del danno da prodotto difettoso di cui agli artt. 114-127 del codice del consumo. L’acquirente non ha proposto una domanda risarcitoria nei termini consentiti all’utilizzatore in senso lato, limitandosi a invocare la responsabilità solidale dell’importatrice per l’inadempimento. Il secondo motivo è infondato: il presunto omesso esame di un documento non prodotto integra al più un errore revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Entrambi i ricorsi sono rigettati, con compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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