Requisiti speciali negli appalti: legittima la clausola sui servizi analoghi (TAR Sicilia n. 2182 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, è legittima la clausola della lex specialis che ammette la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria mediante il riferimento allo svolgimento pregresso non di servizi identici a quello oggetto dell’appalto, bensì di servizi analoghi, attinenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale. La scelta rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante, purché i requisiti siano attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto. I motivi aggiunti notificati alla parte personalmente, e non al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 43, comma 2, cod. proc. amm., sono inammissibili, non essendo invocabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo quando le controparti dichiarino di non accettare il contraddittorio.

Il Fatto

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane indiceva una procedura per l’affidamento del servizio di sorveglianza attrezzata e assistenza al traffico lungo le tratte autostradali siciliane, comprensivo del servizio neve, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione, la ricorrente si classificava al terzo posto. Dopo l’esclusione del quinto classificato per anomalia dell’offerta e il positivo accertamento dei requisiti, l’appalto veniva aggiudicato a un’altra società con D.D. n. 183 del 18 marzo 2026.

La terza classificata impugnava l’aggiudicazione e gli atti di gara, articolando motivi sul piano dei requisiti speciali, delle tabelle di punteggio e dei requisiti generali, e proponeva due successivi ricorsi per motivi aggiunti. Si costituivano il Consorzio e le società controinteressate, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto un profilo processuale. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile perché notificato alle controparti ma non al loro procuratore costituito. L’art. 43, comma 2, cod. proc. amm. richiama l’art. 170 cod. proc. civ., che impone le notificazioni al difensore dopo la costituzione in giudizio. Il tenore imperativo della norma esclude la lettura estensiva basata sul raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ., tanto più che Consorzio e controinteressate hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio. Per la stessa ragione sono inammissibili le censure introdotte con memoria non notificata.

Nel merito, il primo motivo del ricorso introduttivo non richiede la prova di resistenza, perché il suo accoglimento comporterebbe l’annullamento dell’intera procedura. Esso è però infondato. La stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti speciali, purché attinenti e proporzionati all’oggetto, in ossequio al principio di massima partecipazione. È pertanto legittima la clausola che richiede esperienze maturate in servizi analoghi, ossia nel medesimo settore, e non necessariamente identici.

Il secondo motivo è inammissibile per genericità e comunque infondato: la ricorrente non dimostra l’incidenza concreta dei supposti errori delle tabelle, che risultano coerenti con l’art. 15 del disciplinare. Il terzo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile per difetto di prova di resistenza. La Commissione ha correttamente verificato i requisiti generali e speciali nei confronti della sola prima classificata, in conformità all’art. 24 del disciplinare, non impugnato.

Quanto ai profili sui requisiti generali, il RUP ha motivatamente escluso la sussistenza di un illecito professionale grave ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, valutazione non manifestamente irragionevole e perciò insindacabile. La disponibilità della sede operativa entro 50 km è requisito di esecuzione, rilevante in fase esecutiva e non di gara. I restanti motivi non superano la prova di resistenza, richiedendo al ricorrente di indicare con precisione la riduzione dei punteggi. Il ricorso e i primi motivi aggiunti sono pertanto in parte rigettati e in parte dichiarati inammissibili, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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