Terzo condono in zona vincolata: sanabile solo il bagno interno (TAR Sicilia n. 2184 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004, richiama nella sua integralità l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003, compreso il limite ostativo di cui al comma 27, lett. d). Ne segue che, a seguito della Corte cost. n. 252/2022, la sanatoria è preclusa non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi, restando ammesse le sole opere di minore importanza che non comportino creazione di nuovi volumi o superfici. La determinazione dell’amministrazione in materia è vincolata: non residua discrezionalità, né è invocabile alcun affidamento tutelabile del privato.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato adibito a civile abitazione nel Comune di Lipari, ha presentato istanza di concessione edilizia in sanatoria per l’ampliamento dell’immobile, consistente nella realizzazione di due servizi igienici: uno ricavato all’interno della superficie di una camera da letto esistente, l’altro nella roccia confinante con la medesima camera.

L’area è gravata da vincolo architettonico e paesaggistico apposto con D.P.R.S. n. 5098/S/G del 7 settembre 1966 e confermato dal Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie. La Soprintendenza ha negato il nulla osta paesaggistico, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi; il Comune ha poi rigettato l’istanza di condono. La proprietaria ha impugnato entrambi i provvedimenti, articolando nove motivi e una domanda risarcitoria, con ricorso integrato da motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare una questione processuale, dichiarando inammissibile la censura relativa all’ordine di demolizione, dedotta con memoria del 18 giugno 2026 e non notificata alle controparti. Nel processo amministrativo le censure introdotte in memoria non notificata violano il contraddittorio e il termine decadenziale, potendo la difensiva svolgere solo una funzione illustrativa dei motivi già proposti.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina del terzo condono in ambito regionale. L’art. 24 della l.r. Sic. n. 15/2004 richiama l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, compreso il limite del comma 27, lett. d), che rende insanabili le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesistici e ambientali. La Corte cost. n. 252/2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa siciliana che consentiva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, chiarendo che tali previsioni statali costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. Il C.G.A.R.S. n. 836/2023 ha confermato il superamento del precedente parere n. 291/2010.

Su questa base, il Collegio distingue le due opere. Il servizio igienico ricavato all’interno di una camera esistente integra manutenzione straordinaria, riconducibile alle opere minori: per esso sarebbe stata sufficiente la CILA, senza alterazione di volumetria o sagoma. Il secondo bagno, invece, è stato realizzato mediante incremento di superficie e di volume, e non può essere ricondotto alle tipologie tassativamente condonabili in zona vincolata. Il richiamo agli artt. 149 e 167 del d.lgs. n. 42/2004 è quindi inconferente.

Il Tribunale esclude poi la sanabilità sotto il profilo temporale: il vincolo precede la data di ultimazione dei lavori dichiarata. In ambito paesaggistico rileva la creazione di qualsiasi nuovo volume o superficie, senza distinzione tra volumi tecnici e interrati.

Quanto agli ulteriori motivi, il Collegio ritiene i provvedimenti adeguatamente motivati per relationem, non essendo necessaria una specifica valutazione dell’interesse pubblico a fronte di un’attività vincolata. L’omesso preavviso di rigetto è irrilevante, poiché la natura vincolata della determinazione esclude gli apporti partecipativi. La disparità di trattamento non è configurabile, mancando l’apprezzamento discrezionale richiesto dall’eccesso di potere. Ne consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria. Il ricorso è accolto solo nei limiti indicati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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